Ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF)

Riassunto


Ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF)

Ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario

(OASF)

del 4 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 16 capoverso 5, 17 capoverso 2, 80, 85, 86a lettera e e 97 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i requisiti per il personale delle imprese ferroviarie che svolge attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a. veicolo motore: veicolo su rotaie con dispositivo di comando e propulsione diretti o indiretti;

b. conducente di veicoli motore:

chi guida direttamente o indirettamente un veicolo motore;

c. accompagnamento nell'ambito della circolazione:

RS 742.141.2 1 RS 742.101

guida indiretta di un veicolo motore mediante istruzioni impartite al conducente dello stesso;

d. pilotaggio: accompagnamento nell'ambito della circolazione

effettuato in cabina di guida.

Art. 3 Attività rilevanti per la sicurezza

Sono considerate rilevanti per la sicurezza le seguenti attività:

a. la guida diretta o indiretta di un veicolo motore;

b. la direzione operativa della circolazione;

Attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario RU 2009

Art. 25 Procedura

L'UFT disciplina in direttive gli ulteriori requisiti concernenti la procedura per accertare l'incapacità di prestare servizio a seguito dell'influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti.

Capitolo 5: Misure del servizio competente

Art. 26 Divieto di...

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