Ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 48, 01 Dicembre 2009 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF)
Ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario
(OASF) del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 16 capoverso 5, 17 capoverso 2, 80, 85, 86a lettera e e 97 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i requisiti per il personale delle imprese ferroviarie che svolge attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario. Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. veicolo motore: veicolo su rotaie con dispositivo di comando e propulsione diretti o indiretti; b. conducente di veicoli motore: chi guida direttamente o indirettamente un veicolo motore; c. accompagnamento nell'ambito della circolazione: RS 742.141.2 1 RS 742.101 guida indiretta di un veicolo motore mediante istruzioni impartite al conducente dello stesso; d. pilotaggio: accompagnamento nell'ambito della circolazioneeffettuato in cabina di guida. Art. 3 Attività rilevanti per la sicurezza Sono considerate rilevanti per la sicurezza le seguenti attività: a. la guida diretta o indiretta di un veicolo motore; b. la direzione operativa della circolazione; Attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario RU 2009 Art. 25 Procedura L'UFT disciplina in direttive gli ulteriori requisiti concernenti la procedura per accertare l'incapacità di prestare servizio a seguito dell'influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti. Capitolo 5: Misure del servizio competente Art. 26 Divieto di...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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