Ordinanza dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernente l'iscrizione di principi attivi negli elenchi I e IA dei principi attivi destinati ai biocidi di cui agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza sui biocidi

Riassunto


Ordinanza dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernente l'iscrizione di principi attivi negli elenchi I e IA dei principi attivi destinati ai biocidi di cui agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza sui biocidi

Ordinanza dell'Ufficio federale della sanità pubblica

concernente l'iscrizione di principi attivi negli elenchi I e IA dei principi attivi destinati ai biocidi di cui agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza sui biocidi

del 6 giugno 2008

L'Ufficio federale della sanità pubblica, d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente, visto l'articolo 9 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi, ordina:

I

Gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

I...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società