Ordinanza del DFE sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DFE)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 17, 29 Aprile 2008 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza del DFE sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DFE)
Ordinanza del DFE sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci
(OAO-DFE) del 9 aprile 2008 Il Dipartimento federale dell'economia, visti gli articoli 6 capoverso 1, 11 capoversi 2 e 3, 19 capoverso 3, 20 capoverso 1, 24 capoverso 2 e 25 capoverso 1 dell'ordinanza del 9 aprile 20081 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Uffici emittenti Le camere di commercio riportate all'allegato 1 sono competenti, sul territorio interno, quali uffici emittenti per la propria giurisdizione. Art. 2 Regole di lavorazione e trasformazione per determinati prodotti 1 I prodotti riportati nella tabella 1 dell'allegato 2 sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati sul territorio interno ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera c OAO se sono soddisfatte le condizioni della colonna 3 della medesima lista. 2 I prodotti riportati nella tabella 2 dell'allegato 2 sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati sul territorio interno ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 OAO solo se sono soddisfatte le condizioni della colonna 3 della medesima lista. Art. 3 Tolleranza Nella fabbricazione di un prodotto possono essere impiegati materiali non di origine svizzera se: a. il loro valore complessivo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto, e b. l'applicazione del presente articolo non comporta il superamento della percentuale massima tollerata per determinati materiali senza attestazione originale, riportata nella colonna 3 delle liste all'allegato 2. RS 946.311 1 RS 946.31; RU 2008 2026 2007-2515 1851 Attestazione dell'origine non preferenziale delle merci. O del DFE RU 2008 Voce di tariffa1 Designazione della merce Lavorazioni o trasformazioni che, applicate a materie non originarie, conferiscono il carattere di prodotto originario ex 5306 ex 5307 ex 5308 5401 ex 5402...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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