Ordinanza sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO)

Riassunto


Ordinanza sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO)

Ordinanza sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci

(OAO)

del 9 aprile 2008

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 2, 4 capoverso 1, 5 e 7 capoverso 5 della legge federale del 25 giugno 19821 sulle misure economiche esterne; in applicazione dell'Accordo del 15 aprile 19942 relativo alle regole in materia di origine (Allegato 1A.11 dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio) e dell'articolo 11 della Convenzione internazionale del 3 novembre 19233 per la semplificazione delle formalità doganali nonché dell'articolo 2 della Convenzione internazionale del 18 maggio 19734 per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina la redazione e l'utilizzo delle prove documentali e delle dichiarazioni d'origine nell'ambito nel commercio esterno.

2 La presente ordinanza si applica in Svizzera e nelle sue enclavi doganali (territorio interno).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a. fabbricazione: ogni processo di lavorazione o trasformazione di una merce, compresi il montaggio o procedimenti specifici;

b. prodotto: la merce fabbricata, anche se destinata ad essere utilizzata ulteriormente per un altro procedimento di fabbricazione;

c. materiali: gli ingredienti, materie prime, componenti o parti utilizzati nella fabbricazione di un prodotto;

d. merci: sia i mate...

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