Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera e Atradius Dutch State Business NV, Keizersgracht 281, 1016 ED Amsterdam (di seguito «Atradius») (con appendici ed all.)

Riassunto


Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera e Atradius Dutch State Business NV, Keizersgracht 281, 1016 ED Amsterdam (di seguito «Atradius») (con appendici ed all.)

Traduzione1

Accordo Allegato 2 di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio di garanzia dei rischi

delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera e Atradius Dutch State Business NV, Keizersgracht 281, 1016 ED Amsterdam (di seguito«Atradius»),

del ...

Art. 1 Scopo dell'Accordo

1. Atradius si dichiara disposta a riassicurare la quota, espressa in percentuale, delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine dei Paesi Bassi.

2. La GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota, espressa in percentuale, delle garanzie di credito accordate dalla Atradius a esportatori dei Paesi Bassi (in particolare banche che li finanziano), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine svizzera.

3. La decisione finale di riassicurare è presa di caso in caso dalla Atradius o dalla GRE.

Art. 2 Campo d'applicazione

1. Il presente accordo è applicabile nei seguenti casi:

a) l'esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori, per adempiere il contratto, si avvale (tra altri) di subfornitori che risiedono nel Paese dell'altro assicuratore; fermo restando che solo l'esportatore ha diritti e doveri nei confronti dell'acquirente estero;

b) gli esportatori che risiedono in Svizzera o nei Paesi Bassi hanno concluso contratti d'esportazione inerenti al medesimo oggetto con un acquirente che risiede in un Paese diverso dai Paesi Bassi o dalla Svizzera, e

l'assicuratore dei crediti del Paese di uno degli esportatori è disposto a concludere una polizza di assicurazione del credito.

2. Il presente accordo non si applica se l'assicuratore accorda una copertura assicurativa per un contratto di esportazione, per il quale il mandatario principale ha stabilito con il suo (i suoi) subfornitore(i) nel Paese del riassicuratore una convenzione «if and when» riguardo al rischio da assicurare.

1 Dall'originale inglese.

Accordo di riassicurazione reciproca

Art. 3 Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo, si intende per:

giorno lavorativo un giorno in cui gli uffici dei due assicur...

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