Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile

Riassunto


Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile

Traduzione1

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile

Concluso il 12 maggio 2004 Approvato dall'Assemblea federale il 21 dicembre 20072 Entrato in vigore con scambio di note il 27 luglio 2009

La Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile (in seguito «gli Stati contraenti»)

nell'intento di conchiudere un trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e di cooperare più efficacemente alla ricerca, al perseguimento e alla repressione dei reati, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Obbligo di accordare l'assistenza giudiziaria

1. Gli Stati contraenti si impegnano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria in tutte le indagini o procedimenti giudiziari concernenti reati la cui repressione rientra nella giurisdizione dello Stato richiedente.

2. Gli Stati contraenti si scambiano, per il tramite delle rispettive Autorità centrali, la lista delle autorità competenti a presentare le domande di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato.

3. L'assistenza giudiziaria comprende i seguenti provvedimenti presi nello Stato richiedente ai fini di un procedimento penale:

a) l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;

b) la consegna di documenti, incarti e mezzi di prova, compresi quelli di natura amministrativa, bancaria, finanziaria, commerciale e societaria;

c) la restituzione di oggetti e di beni;

d) lo scambio di informazioni;

RS 0.351.919.81

Assi...

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