Ordinanza concernente l'assicurazione della qualità nella produzione lattiera

Riassunto


Ordinanza concernente l'assicurazione della qualità nella produzione lattiera

Ordinanza concernente l'assicurazione della qualità nella produzione lattiera

del 13 aprile 1999

Il Dipartimento federale dell'economia, visto l'articolo 4 dell'ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla qualità del latte, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

L'assicurazione della qualità deve garantire la qualità ineccepibile del latte e la trasparenza del processo di produzione.

Art. 2 Campo d'applicazione

1La presente ordinanza si applica a tutte le forme di azienda e di comunità aziendale che producono latte di vacca e che smerciano i prodotti derivati.

2Le forme di azienda e di comunità aziendale sono definite nel capitolo 2 sezione 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola. Altri termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell'allegato 1.

Art. 3 Responsabilità

1I produttori sono responsabili per l'assicurazione della qualità nella produzione lattiera.

2Essi assicurano il rispetto delle prescrizioni relative alla qualità del latte e l'impiego di mezzi e materie ausiliarie secondo le disposizioni in vigore.

3Nelle aziende d'estivazione il gestore è considerato produttore.

RS 916.351.021.1

1RS 916.351.0

2RS 910.91

1930 1999-4213

Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999

a. il latte venga raffreddato ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 e immagazzinato in un magazzino o locale per il latte ai sensi dell'articolo 40;

b. se il latte è destinato alla fabbricazione di formaggio a base di latte non pastorizzato o alla fornitura a uno stabilimento locale di centrifugazione, la prima mungitura può essere immagazzinata dal produttore al massimo per 22 ore;

c. se il latte viene fornito a un centro di trasformazione e non è destinato alla fabbricazione di formaggio a base di latte non pastorizzato, la prima mungitura può essere immagazzinata dal produttore per 48 ore al massimo prima del trasporto verso l'azienda di trasformazione.

Art. 33 Raffreddamento del latte

1Se il latte viene fornito due volte al giorno, esso va raffreddato efficacemente, durante tutto l'anno, con acqua fredda corrente. L'utilizz...

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