Ordinanza concernente l'assicurazione della qualità nella produzione lattiera
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 30, 03 Agosto 1999 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza concernente l'assicurazione della qualità nella produzione lattiera
Ordinanza concernente l'assicurazione della qualità nella produzione lattiera
del 13 aprile 1999Il Dipartimento federale dell'economia, visto l'articolo 4 dell'ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla qualità del latte, ordina:Sezione 1: Disposizioni generaliArt. 1 ScopoL'assicurazione della qualità deve garantire la qualità ineccepibile del latte e la trasparenza del processo di produzione.Art. 2 Campo d'applicazione1La presente ordinanza si applica a tutte le forme di azienda e di comunità aziendale che producono latte di vacca e che smerciano i prodotti derivati.2Le forme di azienda e di comunità aziendale sono definite nel capitolo 2 sezione 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola. Altri termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell'allegato 1.Art. 3 Responsabilità1I produttori sono responsabili per l'assicurazione della qualità nella produzione lattiera.2Essi assicurano il rispetto delle prescrizioni relative alla qualità del latte e l'impiego di mezzi e materie ausiliarie secondo le disposizioni in vigore.3Nelle aziende d'estivazione il gestore è considerato produttore.RS 916.351.021.11RS 916.351.02RS 910.911930 1999-4213Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999a. il latte venga raffreddato ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 e immagazzinato in un magazzino o locale per il latte ai sensi dell'articolo 40;b. se il latte è destinato alla fabbricazione di formaggio a base di latte non pastorizzato o alla fornitura a uno stabilimento locale di centrifugazione, la prima mungitura può essere immagazzinata dal produttore al massimo per 22 ore;c. se il latte viene fornito a un centro di trasformazione e non è destinato alla fabbricazione di formaggio a base di latte non pastorizzato, la prima mungitura può essere immagazzinata dal produttore per 48 ore al massimo prima del trasporto verso l'azienda di trasformazione.Art. 33 Raffreddamento del latte1Se il latte viene fornito due volte al giorno, esso va raffreddato efficacemente, durante tutto l'anno, con acqua fredda corrente. L'utilizz...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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