Ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (O-ARE)

Riassunto


Ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (O-ARE)

Ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

(O-ARE)

del 25 ottobre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 2, 17 capoverso 2, 29 capoverso 5 e 31 capoverso 5 della legge federale del 16 dicembre 20051 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LARE), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Operazioni di finanziamento connesse a esportazioni

L'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) può anche assicurare, sulla base dell'articolo 11 capoverso 1 LARE:

a. operazioni di finanziamento connesse a esportazioni;

b. la fornitura di merci e apparecchi all'estero nel quadro di esportazioni.

Art. 2 Riassicurazione

Nell'ambito della propria attività, l'ASRE può stipulare contratti di riassicurazione.

Art. 3 Origine svizzera o quota di valore aggiunto svizzero

1 Una me...

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