Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (con all.)

Riassunto


Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (con all.)

Traduzione1

Convenzione di Rotterdam

concernente la procedura di assenso preliminare

con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici

e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale

Le Parti alla presente Convenzione,

consapevoli degli effetti nocivi che hanno sulla salute umana e sull'ambiente taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi oggetto di commercio internazionale;

rammentando le disposizioni pertinenti della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e il capitolo 19 dell'Agenda 21 sulla «Gestione ecologicamente razionale delle sostanze chimiche tossiche, compresa la prevenzione del traffico internazionale illegale di prodotti tossici e pericolosi»;

memori delle attività intraprese dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per l'esecuzione della procedura volontaria di assenso preliminare con conoscenza di causa (PIC), descritta negli orientamenti di Londra sullo scambio di informazioni sui prodotti chimici nel commercio mondiale, modificati (di seguito denominati «orientamenti di Londra modificati») e nel codice di condotta internazionale della FAO sulla distribuzione e l'impiego di pesticidi (di seguito denominato «codice di condotta internazionale»);

tenendo conto delle circostanze e delle particolari esigenze dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi economicamente in transizione, segnatamente della necessità di potenziare le competenze e le capacità nazionali in materia di gestione dei prodotti chimici, ivi compresi il trasferimento di tecnologia, l'assistenza tecnica e finanziaria e la promozione della cooperazione tra le Parti;

prendendo atto della specifica esigenza di taluni Paesi di essere informati sui movimenti di transito;

riconoscendo che tutti i Paesi dovrebbero promuovere una prassi di gestione oculata dei prodotti chimici, basata tra l'altro sulle norme facoltative del codice di condotta internazionale sulla distribuzione e l'impiego di pesticidi e del codice di etica del commercio internazionale di prodotti chimici dell'UNEP;

desiderose di garantire che i prodotti chimici pericolosi esportati dal loro territorio siano imballati ed etichettati in modo da proteggere adeguatamente la salute umana e l'ambiente, conformemente ai principi degli orientamenti di Londra modificati e del codice di condotta internazionale;

riconoscendo che le politiche commerciali e ambientali dovrebbero concorrere vicendevolmente al conseguimento di uno sviluppo sostenibile;

sottolineando che nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come implicante una qualsivoglia modifica dei diritti e degli obblighi delle Parti derivanti dai vigenti accordi internazionali che disciplinano gli scambi internazionali di prodotti chimici o la tutela dell'ambiente;

1 Dal testo originale francese.

Convenzione PIC RU 2000

precisando che il precedente paragrafo non è intes...

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