Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Riassunto


Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

02.060 Messaggio

relativo alla modifica della legge sull'asilo,

alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti

del 4 settembre 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge sull'asilo, di modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e di modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Contemporaneamente, vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:

1998 P 98.3070 Provvedimenti urgenti contro le situazioni incresciose nel settore dei rifugiati (S 17.6.98, Loretan)

2000 M 99.3567 Assunzione delle spese di cura dei richiedenti l'asilo

(S 21.12.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità; N 21.3.00)

1999 P 99.3131 Aumento delle spese nel settore dell'asilo. Analisi

(N 22.12.99, Bührer)

2000 P 00.3058 Snellimento della procedura d'asilo

(N 5.10.00, Gruppo liberale-radicale)

2000 M 00.3058 Snellimento della procedura d'asilo

(N 5.10.00, Gruppo liberale-radicale; S 6.6.00)

2000 P 00.3069 Snellimento della procedura d'asilo

(S 6.6.00, Merz)

2000 M 00.3069 Snellimento della procedura d'asilo

(S 6.6.00, Merz; N 5.10.00)

2001 P 01.3586 Possibilità di esame dei casi di rigore nel campo dell'asilo

(N 10.12.01, Aeppli)

2002 P 01.3323 Colmare le lacune nella prassi in materia d'asilo

(N 22.3.02, Dunant)

2000 M 00.3588 Asilo. Accordo sulle prestazioni per il rimborso ai Cantoni

(N 23.3.01, Aeppli, Wartmann)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Le proposte di revisione sono frutto delle prime esperienze fatte con la legge sull'a-silo totalmente riveduta, entrata in vigore il 1° ottobre 1999, della giurisprudenza internazionale più recente e dell'attuazione a livello legislativo di diverse misure proposte nel marzo 2000 dal gruppo di lavoro paritetico «Finanziamento del settore dell'asilo» volte a introdurre incentivi finanziari nel settore dell'asilo.

I pilastri del progetto di revisione parziale della legge sull'asilo sono le disposizioni sulla regola dello Stato terzo, la procedura d'asilo e la possibilità di ricorso nei centri di registrazione e negli aeroporti, lo statuto giuridico delle persone oggi ammesse provvisoriamente, i nuovi modelli di finanziamento nel settore dell'asilo e le modifiche nei settori della sanità e dell'AVS/AI.

Regola dello Stato terzo

La regola dello Stato terzo prevede che i richiedenti l'asilo i quali, prima di presentare la domanda d'asilo, abbiano soggiornato in uno Stato terzo sicuro nel quale possono tornare senza problemi, vi siano rimpatriati senza entrare nel merito della loro domanda d'asilo. Spetterà al Consiglio federale designare gli Stati terzi sicuri, tra i quali figureranno in particolare i Paesi limitrofi alla Svizzera. Sono da prevedere anche eccezioni all'applicazione della regola dello Stato terzo.

Procedura d'asilo e possibilità di ricorso nei centri di registrazione e negli aeroporti

La possibilità di ricorso nella procedura d'asilo accelerata e negli aeroporti dovrà essere improntata all'esecuzione degli allontanamenti e tener conto della giurisprudenza in materia di diritto internazionale pubblico. Il richiedente l'asilo disporrà di cinque giorni lavorativi per interporre ricorso. In linea di massima, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) dovrà decidere entro cinque giorni lavorativi.

La procedura aeroportuale sarà trasformata in una procedura d'asilo accelerata completa ed equiparata alla procedura interna. Al richiedente l'asilo potrà essere assegnato l'aeroporto quale luogo di soggiorno. Contro questa assegnazione sarà sempre possibile interporre ricorso presso la CRA.

Se un allontanamento è prevedibile a partire dal centro di registrazione, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) potrà garantirne l'esecuzione disponendo una carcerazione di 20 giorni al massimo in vista del rinvio forzato. L'esame della legalità di tale misura spetta alla CRA.

Statuto giuridico delle persone oggi ammesse provvisoriamente

Il vigente statuto dell'ammissione provvisoria, è sostituito da due nuovi statuti. I richiedenti l'asilo che non adempiono le condizioni per ottenere lo statuto di rifugiato, ma il cui allontanamento tuttavia è stato dichiarato inammissibile o inesigi-bile da parte delle autorità svizzere, fruiranno di un'ammissione a titolo umanitario. Quest'ultima comporta in particolare un migliore accesso al mercato del lavo-

ro. Le persone passibili di pena saranno escluse da questo tipo di ammissione. Le persone il cui allontanamento risultasse impossibile saranno ammesse provvisoriamente e fruiranno della stessa situazione giuridica previ...

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