Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania (con prot., acc. e all.) Gli acc. e gli all. all'Acc. non sono pubblicati nella RU.

Riassunto


Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania (con prot., acc. e all.) Gli acc. e gli all. all'Acc. non sono pubblicati nella RU.

Allegato 2

Firmato il 21 giugno 2001

La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (qui di seguito: gli Stati dell'AELS)

e

il Regno ascemita di Giordania (qui di seguito: Giordania),

qui di seguito designati le Parti,

considerata l'importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell'AELS e la Giordania, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel giugno 1997 a Ginevra, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire fra essi relazioni strette e durevoli;

ribadito il loro impegno nei confronti dei princìpi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare della democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto e sulle libertà fondamentali politiche ed economiche, sui diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

memori della loro intenzione di prendere parte al processo di integrazione all'inter-no dell'area euromediterranea;

pienamente consapevoli della necessità di unire le proprie forze ai fini di rafforzare la stabilità politica e lo sviluppo economico in questa area mediante la promozione della cooperazione bilaterale e regionale;

fermamente convinti che il presente Accordo favorirà l'istituzione e il rafforzamento di una vasta e armonica zona di libero scambio tra gli Stati europei e i Paesi del bacino mediterraneo, contribuendo quindi notevolmente all'integrazione euromediterranea;

considerati gli sviluppi politici ed economici degli ultimi anni in Europa e in Medio Oriente, in particolare nel processo di pace in Medio Oriente;

tenuto conto del differente sviluppo economico tra la Giordania e gli Stati dell'AELS;

animati dal desiderio di istituire condizioni propizie allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale e politico-economica nei settori di comune interesse, sulla base della parità dei diritti, del mutuo vantaggio, della non discriminazione e del diritto inter-nazionale;

considerato l'impegno degli Stati dell'AELS e della Giordania in favore del libero scambio, assunto nell'osservanza dei diritti e degli obblighi nel quadro dell'Accordo

1 Dal testo originale inglese.

Traduzione1

Accordo di libero scambio

tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

firmato a Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (qui di seguito designata OMC), nonché risultanti da ulteriori strumenti della cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale;

determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile;

e nella convinzione che il presente Accordo promuoverà le relazioni bilaterali nei settori dell'economia, commercio e investimenti istituendo le condizioni adeguate per una graduale liberalizzazione del traffico delle merci e una possibile liberalizzazione degli scambi di servizi;

hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo (qui di seguito designato Accordo):

Art. 1 Obiettivi

1. Gli Stati dell'AELS e la Giordania instaurano una zona di libero scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, si prefigge di:

(a) promuovere, mediante l'espansione degli scambi, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra gli Stati dell'AELS e la Giordania e, in tal modo, favorire in tali Paesi il progresso economico, il miglioramento delle condizioni di vita e dell'occupazione, la crescita della produttività e la stabilità finanziaria;

(b) garantire gli scambi tra le Parti in condizioni di equa concorrenza;

(c) contribuire all'integrazione economica euromediterranea, allo sviluppo armonico e all'espansione del commercio mondiale mediante l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali;

(d) promuovere relazioni economiche armoniche tra le Parti mediante gli strumenti della cooperazione.

Art. 2 Campo d'applicazione

Il presente Accordo si applica:

(a) ai prodotti considerati nei capitoli 25-97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (HS), esclusi i prodotti elencati nell'Allegato I;

(b) ai prodotti che figurano nel Protocollo A, considerati gli accordi previsti in tale Protocollo;

(c) al pesce e agli altri prodotti del m...

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