Messaggio sull'armonizzazione dei registri ufficiali di persone
Foglio Federale numero 2, 17 Gennaio 2006 › Seccion Unica
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Messaggio sull'armonizzazione dei registri ufficiali di persone
05.083 Messaggio sull'armonizzazione dei registri ufficiali di persone del 23 novembre 2005 Onorevoli presidenti e consiglieri Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArm) nonché un disegno di decreto federale concernente il credito d'impegno per l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione: Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz Compendio L'articolo 65 capoverso 2 della Costituzione federale consente alla Confederazione di intervenire sulla gestione dei registri e sul sistema di mutazione e notifica, in modo tale che la statistica federale possa mettere a disposizione dati unitari e paragonabili. Per attuare questo mandato costituzionale è stata elaborata la legge sull'armonizzazione dei registri (LArm). Lo scopo della LArm è di disciplinare in modo vincolante l'armonizzazione dei registri degli abitanti nei Cantoni e nei Comuni e consentire un'utilizzazione di questi registri come pure dei grandi registri di persone della Confederazione per le rilevazioni statistiche demografiche e per l'ammodernamento del censimento della popolazione. Il disegno di legge formula i requisiti della statistica nei confronti delle caratteristiche e degli identificatori da iscrivere nei registri. Sono inoltre disciplinati aspetti fondamentali in materia di assicurazione della qualità, e segnatamente l'obbligo di notifica, la completezza e la gestione dei registri. Inoltre, tra le amministrazioni comunali e cantonali è prevista la creazione di un sistema elettronico di notifica e mutazione in caso di arrivi e partenze, che da un lato contribuisce ad assicurare l'attualità, la qualità dei dati e l'aggiornamento dei dati strutturali e sull'effettivo per la statistica e dall'altro comporta semplificazioni delle procedure amministrative per i Comuni e per la popolazione in caso di trasloco. I dati possono così essere scambiati tra i Comuni in modo efficiente e senza passaggi da un supporto all'altro. Possono quindi essere evitate possibili fonti di errori, ad esempio nell'ambito del riporto manuale dei dati nel Comune di arrivo. Con la LArm, le attuali competenze dei Cantoni e dei Comuni a livello di gestione dei registri dei controlli degli abitanti sono mantenute. Altri aspetti riguardano la trasmissione dei dati all'Ufficio federale di statistica (UST), nonché l'utilizzazione e la diffusione dei dati. Le norme relative alle definizioni delle caratteristiche e delle loro modalità, gli identificatori e le nomenclature per la codificazione dei dati nei registri di competenza dell'UST dovranno essere stabiliti in un'ordinanza. La LArm mira inoltre ad automatizzare buona parte degli attuali processi di comunicazione di dati tra i registri ufficiali di persone a livello federale, cantonale e comunale disciplinati dalla legge. Già oggi numerosi registri si scambiano dati secondo determinate basi giuridiche (ad esempio nascite, altri eventi dello stato civile, immigrazione). A differenza di altri Paesi, in assenza di un'identificazione sicura e univoca delle persone oggi questo scambio di dati avviene ancora prevalentemente a mano. I dati registrati elettronicamente devono essere reimmessi e ricontrollati ogni volta a mano partendo dai moduli su carta e in caso di dubbi richiesti alla persona o a un altro servizio ufficiale. Lo scopo è di evitare questi passaggi da un supporto all'altro nell'ambito dello scambio di dati. A tal fine, la LArm propone di introdurre quale identificatore univoco, che non esprime alcuna caratteristica, nei registri ufficiali di persone designati dalla LArm il numero d'assicurazione sociale (NAS), che sostituirà l'attuale numero AVS a partire dal 2008. 398 Nella procedura di consultazione, l'armonizzazione dei registri ha suscitato grande interesse e un'eco favorevole. I Cantoni hanno però sottolineato chiaramente di aspettarsi una partecipazione della Confederazione alle spese d'investimento. Data la situazione finanziaria della Confederazione, nel testo è tuttavia ripresa la consueta ripartizione dei costi, rinunciando a contributi della Confederazione ai Cantoni. In materia di Governo elettronico, la Svizzera è tra le regioni in ritardo a livello europeo e vi è il rischio che perda ulteriormente terreno. Attraverso l'armonizzazione e l'utilizzazione sistematica dei media elettronici per lo scambio di dati, può però compensare gli svantaggi delle frammentate strutture federaliste e mantenere i costi amministrativi a un livello competitivo. Questi sono motivi validi a favore dell'adozione della LArm. Per realizzare le semplificazioni per la statistica e l'amministrazione occorrono innanzitutto investimenti, che...
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