Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)

Riassunto


Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)

06.008

Messaggio

concernente la modifica della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

(Legge sulle armi, LArm)

dell'11 gennaio 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica

della legge sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi).

Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:

2000 P 00.3603 Legge sulle armi. Modifica (S 13.12.00, Commissione della politica di sicurezza CS 00.307)

2001 M 00.3418 Imitazione di armi e armi ad aria compressa («soft air guns»).

Lotta agli abusi (N6.10.00, Commissione della politica di sicurezza CN 00.400; S 6.3.01)

2001 P 01.3001 Modifica della legge sulle armi (N14.3.01, Commissione della politica di sicurezza CN 00.307; S 19.9.01)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 gennaio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

La presente revisione intende colmare le lacune riscontrate nell'applicazione pratica della legge e migliorare la prevenzione contro l'impiego abusivo di armi.

Uno degli intenti principali del disegno di legge è quello di uniformare l'applicazione della legislazione sulle armi. Sinora in alcuni settori i singoli Cantoni hanno interpretato e applicato la legge in modo molto differenziato. Il presente atto legislativo contiene nuove norme che permetteranno di raggiungere un'armonizzazione della prassi.

Le armi soft air, a CO2 e ad aria compressa, le scacciacani e le imitazioni di armi, finora liberamente acquistabili, saranno soggette alla legge sulle armi, se possono essere scambiate per armi vere o se presentano una determinata energia alla bocca.

Il disegno di legge ridefinisce anche i coltelli e i pugnali contemplati dalla legge poiché i criteri finora adottati erano difficilmente comprensibili.

La vendita anonima di armi, ad esempio per mezzo di Internet o di inserzioni, sarà vietata. Chi intende acquistare un'arma deve poter essere identificato dalle autorità.

Il divieto del porto abusivo di oggetti pericolosi offre alla polizia e alle autorità doganali la possibilità di sequestrare mazze di baseball, tubi di metallo, catene per biciclette e altri oggetti portati in luoghi accessibili al pubblico, prima che con tali oggetti vengano minacciate delle persone e commessi dei reati. Il disciplinamento costituisce uno strumento importante per impedire reati violenti.

La banca dati sulla revoca e il rifiuto di autorizzazioni e il sequestro di armi (DEBBWA), che svolge un ruolo importante nella prevenzione dell'impiego abusivo di armi, ottiene una base legale. Sinora esisteva solo una base legale a tempo limitato nell'ordinanza sulle armi. Con la banca dati s'impedisce che entrino in possesso di armi persone per le quali sussistono cosiddetti motivi d'impedimento o cui la polizia ha già sequestrato delle armi.

Con la creazione di una base legale s'intende migliorare lo scambio di dati tra l'Ufficio federale di polizia e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). In questo modo le autorità civili potranno identificare i proprietari di armi appartenute all'esercito. Inoltre si potrà impedire che armi dell'esercito vengano consegnate a persone registrate presso l'Ufficio federale di polizia per l'impiego abusivo di armi.

L'Ufficio federale di polizia sarà incaricato di gestire un servizio nazionale di valutazione delle tracce di armi da fuoco. Ciò permetterà di registrare centralmente a livello nazionale le tracce di armi da fuoco, rendendole accessibili alle autorità di polizia. La creazione del servizio di coordinamento soddisfa una richiesta dei Can-toni avanzata da parecchi anni e costituisce uno strumento importante per l'accertamento dei reati violenti commessi con armi da fuoco.

2532

Indice

Compendio 2532

1 Situazione iniziale 2535

1.1 Lacune in ambito legislativo 2535

1.2 Iniziative scaturite dalla revisione dell'ordinanza sulle armi 2535

1.3 Interventi parlamentari 2535

1.4 Tappe della revisione 2537

1.4.1 Lacune nella legislazione sulle armi 2537

1.4.2 Sondaggio relativo a un registro nazionale delle armi da fuoco 2538

1.4.3 Risultati della procedura di consultazione e decisione in merito all'ulteriore procedura 2538

1.4.4 Diritto di Schengen in materia di armi 2538

2 Punti essenziali del disegno 2539

2.1 Le novità più importanti in sintesi 2539

2.1.1 Armonizzazione dell'applicazione 2539

2.1.2 Inclusione di determinate armi ad aria compressa, a CO2

e soft air nonché di scacciacani e imitazioni di armi 2540

2.1.3 Disciplinamento concernente i coltelli 2541

2.1.4 Rinuncia a un registro nazionale delle armi 2541

2.1.5 Divieto della vendita anonima di armi 2541

2.1.6 Porto ab...

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