Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio

Riassunto


Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio

Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio

Conclusa il 12 giugno 2006

Approvata dall'Assemblea federale il 7 marzo 20072

Entrata in vigore mediante scambio di note il 7 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Armenia,

desiderosi di incrementare e consolidare la collaborazione economica, scientifica e tecnica e a questo scopo di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nonché di promuovere la collaborazione economica tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Persone considerate

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e le imposte sulle plusvalenze.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare,

a) in Armenia: (i) l'imposta sull'utile, (ii) l'imposta sul reddito,

RS 0.672.915.61

Doppia imposizione. Conv. con l'Armenia RU 2008

per mezzo di una base fissa ivi situata, e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 (Utili delle imprese) o dell'articolo 14 (Professioni indipendenti).

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le quali è stato contratto l'obbligo di pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa....

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