Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Riassunto


Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Concluso il 12 aprile 1991

Entrato in vigore mediante scambio di note il 6 novembre 1992

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Argentina,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

(1).Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: a) le persone fis...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società