Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica araba d’Egitto concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Riassunto


Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica araba d’Egitto concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Traduzione1

Accordo

tra la Confederazione Svizzera e

la Repubblica araba d'Egitto concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Concluso il 7 giugno 2010

Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica araba d'Egitto,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica e lo sviluppo sostenibile dei due Stati,

persuasi che questi obiettivi possono essere raggiunti senza ridurre le norme d'applicazione generale riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

(1) Il termine «investimento» designa ogni tipo di averi avente le caratteristiche di un investimento, quali l'impegno di capitali o di altre risorse, il conseguimento di un guadagno o di un utile o l'assunz...

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