Decreto federale concernente l'approvazione della Convenzione internazionale riveduta per la protezione delle novità vegetali e la modifica della legge federale sulla protezione delle novità vegetali (Disegno)

Riassunto


Decreto federale concernente l'approvazione della Convenzione internazionale riveduta per la protezione delle novità vegetali e la modifica della legge federale sulla protezione delle novità vegetali (Disegno)

Decreto federale Disegno concernente l'approvazione della Convenzione internazionale

riveduta per la protezione delle novità vegetali e la modifica

della legge federale sulla protezione delle novità vegetali

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20042,

decreta:

Art. 1

1 La Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, è approvata.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

La legge federale del 20 marzo 19753 sulla protezione delle novità vegetali è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la protezione delle nuove varietà vegetali (varietà) in esecuzione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 19614 per la protezione delle novità vegetali.

Art. 2 Definizioni

1 Per varietà s'intende una comunità vegetale all'interno di un unico taxon botanico del...

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