Messaggio concernente la Convenzione europea del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina) e il Protocollo aggiuntivo del 12 gennaio 1998 sul divieto di clonazione di esseri umani

Riassunto


Messaggio concernente la Convenzione europea del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina) e il Protocollo aggiuntivo del 12 gennaio 1998 sul divieto di clonazione di esseri umani

01.056 Messaggio

concernente la Convenzione europea del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti

delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione

sui diritti dell'uomo e la biomedicina) e il Protocollo aggiuntivo

del 12 gennaio 1998 sul divieto di clonazione di esseri umani

del 12 settembre 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, due disegni di decreto federale, l'uno che approva la Convenzione europea del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina) e, l'altro, il Protocollo aggiuntivo del 12 gennaio 1998 sul divieto di clonazione di esseri umani.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Con il presente messaggio il Consiglio federale sottopone alle Camere federali, per approvazione, una Convenzione del Consiglio d'Europa e il suo Protocollo aggiuntivo. La Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina è stata aperta alla firma e alla ratifica dal Comitato dei ministri il 4 aprile 1997. È dunque la prima volta che esiste un accordo a sé stante a livello internazionale che sancisce norme giuridiche vincolanti per il settore della biomedicina. Si tratta di una Convenzione quadro che comprende soltanto i principi più importanti. I singoli settori, che vi sono menzionati, andranno disciplinati in modo esaustivo dai protocolli aggiuntivi. Il primo protocollo aggiuntivo, che vieta la clonazione di esseri umani, è aperto alla firma e alla ratifica dal 12 gennaio 1998.

Le disposizioni materiali della Convenzione sono suddivise in otto capitoli e trattano segnatamente il consenso a interventi medici, la tutela della vita privata e il diritto all'informazione, il genoma umano, la ricerca scientifica, il prelievo di organi e di tessuti da donatori viventi a fini di trapianto, il divieto di commercializzare il corpo umano o parti di esso nonché le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni della Convenzione. Quest'ultima definisce dunque norme comuni di protezione a favore dell'essere umano a livello internazionale.

Ogni Stato rimane libero di accordare una protezione più ampia nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina. In conformità con l'articolo 8 capoverso 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la presente Convenzione prevede inoltre, a determinate condizioni molto restrittive, la possibilità per gli Stati parte di derogare alle norme di protezione previste dalla Convenzione.

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Messaggio

1 Parte generale

1.1 Introduzione

Per lungo tempo, in molti Stati, l'atto medico in quanto tale è stato retto dai principi generali del diritto; norme giuridiche specifiche per la tutela dei pazienti erano piuttosto rare. Soltanto recentemente la sfida costituita dalla medicina moderna con le sue conoscenza sulle implicazioni biologiche e le sue possibilità tecniche ha condotto a un crescente aumento della regolamentazione giuridica della medicina. Di fatto, anche se la profonda evoluzione delle conoscenze mediche e biologiche e delle loro applicazioni ha indubbiamente come obiettivo il bene dell'uomo e la sua salute, una tale evoluzione non manca di suscitare timori di abusi. Il diritto si vede così affidato il compito di tutelare la dignità umana e la personalità e, mediante direttive chiare destinate al corpo medico, di distinguere, nel campo delle nuove applicazioni della medicina moderna, quello che è lecito fare da quello che costituisce un abuso.

In un mondo caratterizzato dalla globalizzazione e dall'estrema mobilità delle persone, al legislatore nazionale, per quanto attiene alla medicina, è ormai rimasto soltanto un margine d'influsso limitato. Infatti è fin troppo facile eludere i divieti, perché quello che è vietato in uno Stato non lo è necessariamente in un altro. Per tale motivo è tanto più importante che gli Stati convengano su certi principi comuni e affrontino uniti questa nuova sfida. E tale è appunto l'obiettivo perseguito dalla nuova Convenzione del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e la biomedicina che concreta e sviluppa i diritti fondamentali propri al settore della medicina umana. Insieme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)1 e alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti2, fa certamente parte degli accordi più importanti fra i 177 del Consiglio d'Europa. È la prima volta che esiste un accordo a livello internazionale che sancisce norme giuridiche vincolanti per il settore della biomedicina. I precedenti atti internazion...

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