Regolamento d'applicazione dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la pesca nel lago Lemano (con all.)

Riassunto


Regolamento d'applicazione dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la pesca nel lago Lemano (con all.)

Traduzione1

Regolamento d'applicazione dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la pesca nel lago Lemano

Approvato dalla Commissione Consultiva il 13 ottobre 2005 Concluso mediante scambio di note il 12/16 dicembre 2005 Entrato in vigore il 1° gennaio 2006

Capitolo I

Diritto di pesca

Art. 1 Autorizzazione di pesca

Ogni Stato è competente per:

a) definire le categorie di autorizzazioni di pesca professionale e di pesca amatoriale che rilascia;

b) definire, per ciascuna di queste categorie, gli attrezzi autorizzati fra quelli

che figurano agli articoli 8201312 del presente Regolamento;

c) limitare, per certe categorie di autorizzazioni di pesca professionale, l'uso di taluni attrezzi, in particolare il loro numero.

Art. 2 Requisiti

1 Nessuno può essere titolare simultaneamente di più di un'autorizzazione di pesca nel lago Lemano.

2 Le autorizzazioni di pesca professionale possono essere rilasciate unicamente alle persone che:

a) praticano la pesca personalmente per proprio conto e a titolo di attività principale;

b) non sono già titolari di una tale autorizzazione per acque diverse da quelle del Lemano;

c) hanno superato l'esame organizzato dalle autorità competenti di ogni Stato per l'esercizio della pesca professionale.

RS 0.923.211 1 Dal testo originale francese (RO 2006 2171).

2005-2222 2171

Pesca nel Lago Lemano. Reg. d'applicazione RU 2006

Art. 29 Rete da ghiozzi

1 La rete da ghiozzi non deve avere oltre 100 m di lunghezza e 2 m di altezza e le maglie devono essere di almeno 12 mm e di 16 mm al massimo.

2 È consentito utilizzare al massimo 2 reti da ghiozzi. Ogni rete di 100 m può essere sostituita da due reti di 50 m.

3 L'impiego della rete da ghiozzi è sottoposto alle seguenti restrizioni: a) è vietato dal 1° maggio al 15 giugno;

b) la rete da ghiozzi può essere utilizzata soltanto per la cattura dei ciprinidi;

c) può essere tesa a filo d'acqua o posata sul fondo, unicamente nelle zone la cui profondità è inferiore a 5 m.

Art. 30 Assemblaggio di reti

1 È vietato assemblare reti nel senso de...

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