Regolamento d'applicazione dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la pesca nel lago Lemano

Riassunto


Regolamento d'applicazione dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la pesca nel lago Lemano

Traduzione1

Regolamento d'applicazione dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la pesca nel lago Lemano

Approvato dalla Commissione Consultiva l20198 ottobre 2009 Concluso mediante scambio di note il 6 dicembre 2010 Entrato in vigore il 1° gennaio 2011

Capitolo I

Diritto di pesca

Art. 1 Autorizzazione di pesca

Ogni Stato è competente per:

a) definire le categorie di autorizzazioni di pesca professionale e di pesca amatoriale che rilascia;

b) definire, per ciascuna di queste categorie, gli attrezzi autorizzati fra quelli

che figurano agli articoli 8201312 del presente regolamento;

c) limitare, per certe categorie di autorizzazioni di pesca professionale, l'uso di taluni attrezzi, in particolare il loro numero.

Art. 2 Requisiti

1 Nessuno può essere titolare simultaneamente di più di un'autorizzazione di pesca nel lago Lemano.

2 Le autorizzazioni di pesca professionale possono essere rilasciate unicamente alle persone che:

a) praticano la pesca personalmente per proprio conto e a titolo di attività principale;

b) non sono già titolari di una tale autorizzazione per acque diverse da quelle del Lemano;

c) hanno superato l'esame organizzato dalle autorità competenti di ogni Stato per l'esercizio della pesca professionale.

RS 0.923.211 1 Dal testo originale francese (RO 2011 701).

Pesca nel lago Lemano. R d'applicazione RU 2011

Art. 28 Rete a tramaglio per la pesca della bottatrice

1 La rete a tramaglio non deve misurare più di 100 m di lunghezza e 2 m di altezza; le sue maglie non devono essere inferiori a 23 mm.

2 È possibile utilizzare 8 tramagli al massimo. Il numero di reti posate in una serie è limitato a 4.

3 Le reti a tramaglio possono essere utilizzate: a) secondo le modalità di cui all'articolo 25 capoverso 3, a condizione che non siano posate simultaneamente alle piccole reti o nei fondali profondi 120 m e oltre;

b) in deroga al capoverso 1, a ovest della linea collegante il campanile della chiesa d'Yvoire alla punta di Promenthoux, oltre i 1400 m dalle rive. Inoltre, in detta zona, le reti a tramaglio avranno un'altezza massima di 1 m e una maglia di soli 23 mm.

Art. 29 Re...

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