Ordinanza sulla radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici (Ordinanza sulla radioprotezione degli impianti)

Riassunto


Ordinanza sulla radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici (Ordinanza sulla radioprotezione degli impianti)

Ordinanza sulla radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici

(Ordinanza sulla radioprotezione degli impianti)

del 31 gennaio 2001

Il Dipartimento federale dell'interno, visti gli articoli 58 capoverso 4 e 62 dell'ordinanza del 22 giugno 19941 sulla radioprotezione (ORaP), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione, definizioni

1 La presente ordinanza si applica all'utilizzazione dei seguenti impianti a scopi non medici:

a. dispositivi e apparecchi generatori di radiazioni di fotoni o di particelle con energia superiore a 5 keV;

b. strumenti, dispositivi e apparecchi che emettono radiazioni ionizzanti parassite la cui intensità di dose ambientale, misurata ad una distanza di 10 cm dalla superficie, risulta essere superiore a 1 microsievert (µSv) all'ora.

2 La presente ordinanza si applica in particolare all'utilizzazione di impianti destinati alle prove sui materiali, quali le analisi delle microstrutture e delle macrostrutture, le tecniche di misura e di regolazione e il trattamento dei materiali.

3 Si applicano le definizioni di cui all'allegato 1 dell'ORaP e all'allegato 1 della presente ordina...

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