Ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull'ammissione al PFZ)

Riassunto


Ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull'ammissione al PFZ)

Ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Zurigo

(Ordinanza sull'ammissione al PFZ)

del 10 settembre 2002

La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti gli articoli 16 e 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre 19911 sui PF; in relazione con gli articoli 220137, 16, 19 lettera b e 22 capoverso 3 delle direttive del 14 settembre 19942 sugli studi presso i PF, ordina:

Titolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza definisce i principi che disciplinano l'ammissione al Politecnico federale di Zurigo (PFZ).

2 L'ordinanza non si applica ai cicli di studi non articolati; questi sono retti dall'ordinanza del 24 marzo 19983 concernente l'ammissione ai cicli di studi non articolati del Politecnico federale di Zurigo.

Art. 2 Domanda d'ammissione come studente

1 Chi intende studiare al PFZ deve presentare una domanda d'ammissione.

2 La domanda va inoltrata per mezzo del modulo ufficiale corredato dei documenti in esso indicati. Va inoltre corrisposta la tassa d'iscrizione di cui all'articolo 40.

3 Il rettore fissa le date e i termini.

Art. 3 Restrizione nella scelta degli studi

1Gli studenti che non possono proseguire gli studi in un determinato ciclo presso un'altra scuola unive...

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