Messaggio concernente la modifica delle disposizioni relative all'assistenza amministrativa internazionale nella legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Foglio Federale numero 47, 30 Novembre 2004 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la modifica delle disposizioni relative all'assistenza amministrativa internazionale nella legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
04.069 Messaggio concernente la modifica delle disposizioni relative all'assistenza amministrativa internazionale nella legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari del 10 novembre 2004 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modificadella legge sulle borse. Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare: 2000 P 00.3272 Assistenza amministrativa in materia di borse (S 19.9.2000, Studer) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Compendio La disposizione che disciplina l'assistenza amministrativa nella legge sulle borse deve essere sottoposta a revisione. Infatti, l'assistenza amministrativa nei confronti di alcuni Stati è attualmente completamente bloccata e le direttive internazionali determinanti non possono essere rispettate. A causa del carattere restrittivo dell'assistenza amministrativa prevista dalla legge sulle borse, la piazza finanziaria svizzera ha acquisito la fama di piazza finanziaria che rende possibili gli abusi di mercato e che non collabora al perseguimento efficace dei reati borsistici. Per la Svizzera questa situazione comporta svantaggi concorrenziali sul mercato internazionale, dove l'autorizzazione a svolgere un'attività economica dipende da una collaborazione soddisfacente tra le autorità di vigilanza competenti. È pertanto nell'interesse economico della piazza finanziaria svizzera procedere alla revisione della legge. Il presente disegno di revisione si prefigge di colmare le lacune esistenti. Il principio di confidenzialità è ora subordinato alla riserva di prescrizioni estere sulla pubblicità dei procedimenti. Inoltre, d'ora in poi le informazioni trasmesse potranno essere comunicate ad altre istanze senza l'approvazione della Commissione delle banche, ma soltanto allo scopo di attuare regolamentazioni in materia di borse, commercio di valori mobiliari e commercianti di valori mobiliari (principio di specialità). La trasmissione alle autorità penali per uno scopo diverso rimane tuttavia possibile soltanto se tutte le condizioni per l'assistenza giudiziaria in mate-ria penale sono soddisfatte, compresa quella della doppia punibilità. La procedura del cliente viene mantenuta, ma è resa più stringata e sollecita affinché le informazioni richieste possano essere trasmesse entro sei mesi. 5988 Messaggio 1 Parte generale 1.1 Ordinamento vigente Secondo il vigente disciplinamento dell'assistenza amministrativa nell'articolo 38 della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM; RS 954.1), la Commissione federale delle banche (Commissione delle banche) può trasmettere alle autorità estere di vigilanza informazioni e documenti pertinenti non accessibili al pubblico, alle condizioni elencate qui appresso. - L'autorità che chiede assistenza amministrativa deve essere un'autorità di vigilanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari (art. 38 cpv. 2 LBVM) che può utilizzare le informazioni ricevute esclusivamente ai fini della vigilanza diretta sulle borse e sul commercio di valori mobiliari («principio di specialità», art. 38 ...
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