Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 2 ottobre 1996

Riassunto


Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 2 ottobre 1996

Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 2 ottobre 1996

Modifica del 1° novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 15 giugno 19981 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 2 ottobre 1996 è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. b e c, e cpv. 3

1 Il beneficiario residente degli Stati Uniti conformemente alle prescrizioni dell'articolo 4 della convenzione ha diritto al rimborso dell'imposta trattenuta alla fonte:

b. per le imposte trattenute sulle prestazioni in capitale provenienti da istituzioni di diritto privato della previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (art. 96 LIFD), se prova che le competenti autorità fiscali degli Stati Uniti sono a conoscenza della prestazione in capitale;

c. per le imposte trattenute sulle prestazioni in capitale provenienti da istituzioni di diritto pubblico della previdenza professionale (art. 95 LIFD), se possiede la cittadinanza americana e prova che le com...

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