Allegati. Valutazione dei singoli sussidi

Riassunto


Allegati. Valutazione dei singoli sussidi

Allegato 1

Valutazione dei singoli sussidi

Suddivisa in:

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)

Dipartimento federale dell'interno (DFI)

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Dipartimento federale delle finanze (DFF)

Dipartimento federale dell'economia (DFE)

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)

Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE)

201.3600.001

NMC: A2310.0394 Previdenza sociale

Obiettivi principali: Rafforzamento dei legami con gli Svizzeri all'estero.

Prestazioni sussidiate: Molte prestazioni agli Svizzeri all'estero per conto della Confederazione (in particolare informazioni e consulenza giuridica), rappresentanza degli Svizzeri all'estero nei confronti delle autorità e del Parlamento.

Beneficiario

finale: Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE).

Natura

del sussidio: Aiuto finanziario.

Forma

del sussidio: Contributo a fondo perso.

Basi giuridiche:

Cost. (RS 101), articolo 40 capoversi 1 e 2. Ordinanza del 26 febbraio 2003 concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all'estero (RS 195.11).

Sussidio

esistente dal: 1924

Importi in CHF:

1980 215 000 2002 900 000 1985 193 500 2003 891 000 1990 220 000 2004 886 500 1995 734 000 2005 910 000 2000 694 200 200 920 000

Gestione finanziaria: Credito a preventivo annuo.

Forma della

concessione: Senza decisione formale.

Procedura: Il contributo della Confederazione è calcolato dal DFAE al momento della preventivazione in base al sussidio dell'anno in corso al quale è aggiunto il rincaro previsto. L'OSE approva il suo preventivo annuale solo nel primo trimestre assieme ai conti.

Al momento della presentazione dei conti al DFAE, quest'ultimo controlla che il sussidio accordato sia stato effettivamente utilizzato per gli scopi stabiliti.

Gestione materiale e

finanziaria; Parere: L'importanza del contributo della Confederazione è lasciata alla valutazione dell'Amministrazione.

Governo d'impresa: L'OSE sottopone il suo rapporto e i conti annuali al DFAE per controllo. L'OSE è posto, secondo i suoi statuti, sotto la vigilanza della Confederazione.

Importanza e

prospettive del sussidio: Il numero di Svizzeri che vivono all'estero aumenta continuamente.

Il loro ruolo nella vita pubblica è in particolare disciplinato dalla legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5). L'OSE svolge un ruolo importante di concertazione e di rappresentanza dei loro interessi e di informazione sull'attualità nazionale, in particolare riguardo alle elezioni e votazioni in Svizzera.

A partire dal Preventivo 2007, il Consiglio federale sottopone al Parlamento un solo credito che raggruppa tutte le prestazioni finanziarie inerenti agli Svizzeri all'estero, aumentando così la trasparenza di queste prestazioni, finora disseminate in diverse voci del preventivo.

Valutazione globale: L'OSE dispone di una lunga tradizione nelle attività a favore degli Svizzeri all'estero, delle conoscenze necessarie e di strutture adeguate. Un'assunzione dei compiti dell'OSE da parte dell'Amministrazione federale non sarebbe opportuna.

Il Consiglio federale ha incaricato il DFAE di sottoporgli, entro fine 2009, un messaggio sull'elaborazione di una base legale formale.

Misure necessarie: Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura:

i criteri e le basi di calcolo per la determinazione del contributo federale saranno precisati nell'istituenda base legale formale sul sostegno finanziario delle istituzioni di Svizzeri all'estero.

Società svizzere di soccorso all'estero

201.3600.002

NMC: A2310.0394 Previdenza sociale

Obiettivi principali: Rafforzamento dei legami con gli Svizzeri all'estero.

Prestazioni sussidiate: Sostegno alle associazioni svizzere di soccorso all'estero per gli Svizzeri all'estero indigenti in caso di malattia, anzianità ecc. che non possono beneficiare delle prestazioni della legge federale del 21 marzo 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero (RS 852.1).

Beneficiario

finale: Svizzeri all'estero indigenti.

Natura

del sussidio: Aiuto finanziario.

Forma

del sussidio: Contributo a fondo perso.

Basi giuridiche:

Cost. (RS 101), articolo 40 capoversi 1 e 2. Ordinanza del 26 febbraio 2003 concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all'estero (RS 195.11).

Sussidio

esistente dal:

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