Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Traduzione1 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, desiderosi di concludere una Convenzione intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Persone considerate La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Art. 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) in Algeria (i) l'imposta sul reddito complessivo, (ii) l'imposta sull'utile delle società, (iii) l'imposta sugli utili minerari, (iv) la tassa sull'esercizio di un'attività professionale, (v) l'imposta sul patrimonio, 1 Dal testo originale francese Doppia imposizione. Convenzione con l'Algeria (vi) il canone e l'imposta sui redditi provenienti da attività in rapporto con l'esplorazione, la ricerca, la promozione e il trasporto di idrocarburi tramite condotte, (qui di seguito indicate quali «imposta algerina»). b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio); (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraen...