Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Riassunto


Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Traduzione1

Convenzione

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare,

desiderosi di concludere una Convenzione intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Persone considerate

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) in Algeria

(i) l'imposta sul reddito complessivo,

(ii) l'imposta sull'utile delle società,

(iii) l'imposta sugli utili minerari,

(iv) la tassa sull'esercizio di un'attività professionale,

(v) l'imposta sul patrimonio,

1 Dal testo originale francese

Doppia imposizione. Convenzione con l'Algeria

(vi) il canone e l'imposta sui redditi provenienti da attività in rapporto con l'esplorazione, la ricerca, la promozione e il trasporto di idrocarburi tramite condotte,

(qui di seguito indicate quali «imposta algerina»).

b) per quanto concerne la Svizzera:

le imposte federali, cantonali e comunali

(i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e

(ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio);

(qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraen...

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