Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (con allegati e atto finale)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 29, 23 Luglio 2002 › Singoli › Accordo
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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (con allegati e atto finale)
Testo originale
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubbliciConcluso il 21 giugno 1999 Approvato dall'Assemblea federale l20198 ottobre 19991Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000 Entrato in vigore il 1° giugno 2002la Confederazione Svizzera, (nel seguito denominata la Svizzera),da un lato, eLa Comunità europea, (nel seguito denominata la Comunità),dall'altro,entrambe denominate nel seguito «le parti»,considerando gli sforzi compiuti e gli impegni assunti dalle parti riguardo alla liberalizzazione dei rispettivi appalti pubblici, segnatamente nell'Accordo relativo agli appalti pubblici (AAP) concluso a Marrakech il 15 aprile 19942 ed entrato in vigore l20191 gennaio 1996 ed in seguito all'adozione di disposizioni nazionali che prescrivono l'effettiva apertura dei mercati nel campo degli appalti pubblici mediante una progressiva liberalizzazione,considerando lo scambio di lettere del 25 marzo e del 5 maggio 1994 tra la Commissione CE e l'Ufficio federale dell'economia esterna svizzero,considerando l'Accordo concluso il 22 luglio 19723 tra la Svizzera e la Comunità,desiderose di migliorare e di ampliare la portata del loro rispettivo allegato I dell'AAP,desiderose parimenti di proseguire i loro sforzi di liberalizzazione, accordandosi un reciproco accesso agli appalti di forniture, lavori e servizi aggiudicati dagli operatori di servizi di telecomunicazione e dagli operatori ferroviari, dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quelle elettriche e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico operando in base a diritti esclusivi e speciali loro attribuiti da un'autorità competente ed esercitano la propria attività nei settori dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, dei trasporti urbani, degli aeroporti e dei porti fluviali e marittimi, hanno concluso il presente Accordo:RS 0.172.052.681 RU 2002 15272RS 0.632.231.4223RS 0.632.4012013 Accordo sulla libera circolazione delle persone4,2013 Accordo sul trasporto aereo5,2013 Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia6,2013 Accordo sul commercio di prodotti agricoli7,2013 Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità8,2013 Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica9.2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per una durata indeterminata, a meno che la Comunità o la Svizzera non notifichi alla controparte la propria volontà contraria prima della scadenza del periodo iniziale. Alla notifica si applicano le disposizioni del paragrafo 4.3. La Comunità o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la propria decisione all'altra parte. Alla notifica si applicano le disposizioni del paragrafo 4.4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di essere applicabili sei mesi dopo il ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2, o alla denuncia al cui al paragrafo 3.Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.Per la Confederazione svizzera Per le Comunità europeePascal Couchepin Joseph DeissJoschka Fischer Hans van den Broek105 RS 142.112.681; RU 2002 15296RS 0.748.127.192.68; RU 2002 17057RS 0.740.72; RU 2002 16498RS 0.916.026.81; RU 2002 ...9RS 0.946.526.81; RU 2002 180310RS 0.420.513.1; RU 2002 1998Allegato I (di cui all'art. 3 par. 1 e 2 da a) a c) e 5 dell'Accordo)Operatori di servizi di telecomunicazione interessatiAllegato I A - ComunitàBelgio Belgacom.Danimarca Tele Danmark A/S e consociate.Germania Deutsche Bundespost Telekom.Grecia OTE/Hellenic Telecom Organisation. Spagna Telefónica de España S.A.Francia France Telecom.Irlanda Telecom Eireann.Italia Telecom Italia Lussemburgo Administration des postes et télécommunications.Paesi Bassi Koninklijke PTT Nederland NV e consociate, tranne PTT Post BV. Austria Österreichische Post und Telekommunikation (PTT). Portogallo Portugal Telecom e consociate.Finlandia Soneta.Svezia Telia.Regno Unito British Telecommunications; (BT)City of Kingston upon Hull.L'Accordo copre questi operatori di servizi di telecomunicazione dato che essi rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 93/38, modificata da ultimo dalla direttiva 98/4 del 16 febbraio 1998 (GU L 101 del 4 aprile 1998, pag. 1).Allegato...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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