Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (con allegati e atto finale)

Riassunto


Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (con allegati e atto finale)

Testo originale

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

Concluso il 21 giugno 1999

Approvato dall'Assemblea federale l20198 ottobre 19991

Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000 Entrato in vigore il 1° giugno 2002

la Confederazione Svizzera, (nel seguito denominata la Svizzera),

da un lato, e

La Comunità europea, (nel seguito denominata la Comunità),

dall'altro,

entrambe denominate nel seguito «le parti»,

considerando gli sforzi compiuti e gli impegni assunti dalle parti riguardo alla liberalizzazione dei rispettivi appalti pubblici, segnatamente nell'Accordo relativo agli appalti pubblici (AAP) concluso a Marrakech il 15 aprile 19942 ed entrato in vigore l20191 gennaio 1996 ed in seguito all'adozione di disposizioni nazionali che prescrivono l'effettiva apertura dei mercati nel campo degli appalti pubblici mediante una progressiva liberalizzazione,

considerando lo scambio di lettere del 25 marzo e del 5 maggio 1994 tra la Commissione CE e l'Ufficio federale dell'economia esterna svizzero,

considerando l'Accordo concluso il 22 luglio 19723 tra la Svizzera e la Comunità,

desiderose di migliorare e di ampliare la portata del loro rispettivo allegato I dell'AAP,

desiderose parimenti di proseguire i loro sforzi di liberalizzazione, accordandosi un reciproco accesso agli appalti di forniture, lavori e servizi aggiudicati dagli operatori di servizi di telecomunicazione e dagli operatori ferroviari, dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quelle elettriche e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico operando in base a diritti esclusivi e speciali loro attribuiti da un'autorità competente ed esercitano la propria attività nei settori dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, dei trasporti urbani, degli aeroporti e dei porti fluviali e marittimi, hanno concluso il presente Accordo:

RS 0.172.052.68

1 RU 2002 1527

2RS 0.632.231.422

3RS 0.632.401

2013 Accordo sulla libera circolazione delle persone4,

2013 Accordo sul trasporto aereo5,

2013 Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia6,

2013 Accordo sul commercio di prodotti agricoli7,

2013 Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità8,

2013 Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica9.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per una durata indeterminata, a meno che la Comunità o la Svizzera non notifichi alla controparte la propria volontà contraria prima della scadenza del periodo iniziale. Alla notifica si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

3. La Comunità o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la propria decisione all'altra parte. Alla notifica si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di essere applicabili sei mesi dopo il ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2, o alla denuncia al cui al paragrafo 3.

Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.

Per la Confederazione svizzera Per le Comunità europee

Pascal Couchepin Joseph Deiss

Joschka Fischer Hans van den Broek

10

5 RS 142.112.681; RU 2002 1529

6RS 0.748.127.192.68; RU 2002 1705

7RS 0.740.72; RU 2002 1649

8RS 0.916.026.81; RU 2002 ...

9RS 0.946.526.81; RU 2002 1803

10RS 0.420.513.1; RU 2002 1998

Allegato I (di cui all'art. 3 par. 1 e 2 da a) a c) e 5 dell'Accordo)

Operatori di servizi di telecomunicazione interessati

Allegato I A - Comunità

Belgio Belgacom.

Danimarca Tele Danmark A/S e consociate.

Germania Deutsche Bundespost Telekom.

Grecia OTE/Hellenic Telecom Organisation. Spagna Telefónica de España S.A.

Francia France Telecom.

Irlanda Telecom Eireann.

Italia Telecom Italia Lussemburgo Administration des postes et télécommunications.

Paesi Bassi Koninklijke PTT Nederland NV e consociate, tranne PTT Post BV. Austria Österreichische Post und Telekommunikation (PTT). Portogallo Portugal Telecom e consociate.

Finlandia Soneta.

Svezia Telia.

Regno Unito British Telecommunications; (BT)

City of Kingston upon Hull.

L'Accordo copre questi operatori di servizi di telecomunicazione dato che essi rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 93/38, modificata da ultimo dalla direttiva 98/4 del 16 febbraio 1998 (GU L 101 del 4 aprile 1998, pag. 1).

Allegato...

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