Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia (Allegato 3)
Foglio Federale numero 15, 15 Aprile 2009 › Seccion Unica
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Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia (Allegato 3)
Allegato 3
Art. 1 Portata e campo d'applicazione 1. Il presente Accordo complementare sul commercio di prodotti agricoli di base (in seguito denominato «il presente Accordo») tra la Confederazione Svizzera (in seguito denominata «Svizzera») e la Repubblica di Colombia (in seguito denominata «Colombia»), denominate «Parte» o, collettivamente, «Parti», è concluso facendo seguito all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Colombia (in seguito denominato «Accordo di libero scambio»), in particolare ai sensi dell'articolo 1.1 (Creazione di una zona di libero scambio) dell'Accordo di libero scambio, sottoscritto congiuntamente il 25 novembre 2008. 2. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fino a quando il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein rimane in vigore. Art. 2 Disposizioni generali Il presente Accordo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti in relazione ai prodotti agricoli: (a) classificati nei capitoli 1-24 del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in seguito denominato «SA») e non compresi negli allegati III (Prodotti agricoli trasformati) e IV (Pesci e altri prodotti del mare) all'Accordo di libero scambio; e (b) compresi nell'allegato II (Prodotti esclusi) a cui vien fatto riferimento nella lettera (a) dell'articolo 2.2 (Campo di applicazione) dell'Accordo di libero scambio. Art. 3 Concessioni tariffarie 1. La Colombia accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari della Svizzera conformemente all'allegato I del presente Accordo. La Svizzera accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari della Colombia conformemente all'allegato II del presente Accordo. 2. Nonostante il paragrafo 1, una Parte può subordinare qualsiasi esenzione dai dazi doganali sui semi di soia e sui cereali all'adempimento di esigenze di rendimento. 1 Dal testo originale inglese. Traduzione1 Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia Concluso a Ginevra il 25 novembre 2008 Accordo agricolo con la Repubblica di Colombia 3. Per i prodotti definiti nella lettera (a) dell'articolo 2 originari della Colombia e non compresi nell'allegato II del presente Accordo, la Svizzera accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato, nell'ambito del Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG) della Svizzera, ai Paesi in sviluppo fino a quando la Colombia si qualifica come beneficiaria di tale sistema. Questo trattamento verrà riesaminato dopo la conclusione del periodo di attuazione del Ciclo di Doha dell'OMC o al più tardi otto anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Art. 4 Tasso di base 1. Salvo disposizioni contrarie negli allegati I e II del presente Accordo, per ciascun prodotto il tasso di base del dazio doganale al quale si devono applicare le riduzioni progressive previste negli allegati I e II, deve corrispondere all'aliquota di dazio della nazione più favorita applicata il 1° aprile 2007. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, se in un qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente Accordo una Parte riduce il suo dazio doganale applicato alla nazione più favorita, tale dazio doganale si applica unicamente se è inferiore al dazio doganale calcolato in base ai relativi allegati. Art. 5 Regole d'origine e procedure doganali 1. Le regole d'origine e le disposizioni sulla cooperazione nelle questioni doganali disciplinate nell'allegato V (Regole d'origine) dell'Accordo di libero scambio si applicano al presente Accordo, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2. In tale allegato, ogni riferimento agli «Stati dell'AELS» si applica alla Svizzera. 2. Ai fini del presente Accordo, l'articolo 3 dell'allegato V (Regole d'origine) dell'Accordo di libero scambio non si applica a prodotti compresi nel presente Accordo che sono esportati da uno Stato dell'AELS a un altro. Art. 6 Disposizioni dell'Accordo di libero scambio Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le seguenti disposizioni, unitamente ai capitoli 9 (Trasparenza) e 12 (Composizione delle controversie) dell'Accordo di libero scambio si applicano mutatis mutandis al presente Accordo: 1.3 (Campo di applicazione territoriale), 1.4 (Rapporto con altri accordi internazionali), 1.6 (Governo centrale, regionale e locale), 1.7 (Tassazione), 2.3 (Regole d'origine e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale), 2.8 (Dazi all'esportazione), 2.9 (Restrizioni alle importazioni e alle esportazioni), 2.10 (Spese amministrative e formalità), 2.11 (Trattamento nazionale), 2.12 (Imprese commerciali di Stato), 2.13 (Misure sanitarie e fitosanitarie), 2.14 (Regolamenti tecnici), 2.15 (Sovvenzioni e misure compensative) 2.16 (Antidumping)...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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