Accordo agricolo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore (con All.)

Riassunto


Accordo agricolo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore (con All.)

Traduzione1

Accordo agricolo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore

Concluso il 26 giugno 2002

Approvato dall'Assemblea federale il 10 dicembre 20022

Entrato in vigore il 1° gennaio 2003

Art. 1

Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli fra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «la Svizzera») e la Repubblica di Singapore (di seguito denominata «Singapore») completa l'Accordo di libero scambio firmato da Singapore e dagli Stati dell'AELS il 26 giugno 2002, in particolare in relazione con l'articolo 6 (Oggetto e campo d'applicazione).

Art. 2

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i prodotti agricoli contemplati nel presente Accordo sono retti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio3, dagli altri accordi negoziati in questo ambito, compreso il GATT 19944, fatte salve disposizioni contrarie previste nel presente Accordo.

Art. 3

Singapore accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell'Appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti originari di Singapore figuranti nell'Appendice II.

Art. 4

Le regole d'origine, le procedure d'esame delle prove d'origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell'Appendice III.

Art. 5

Le Parti contraenti si dichiarano disposte a discutere un'eventuale estensione delle concessioni in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli. In particolare, se una Parte conclude un accordo preferenziale con un Paese terzo che non è parte del

RS 0.632.316.891.11

1Dal testo originale in lingua inglese.

2RU 2003 2018

3RS 0.632.20

4RS 0.632.20, Allegato 1A.1

N. di tariffa doganale svizzera Designazione della merce

0905. 00 00 Vaniglia 0906. Cannella e fiori di cinnamomo:

10 00 2013 non tritati né polverizzati 20 00 2013 tritati o polverizzati 0907. 00 00 Garofani (antofilli, chiodi e steli) 0908. Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:

2013 noci moscate: 10 10 2013 2013 non lavorate

2013 macis: 20 10 2013 2013 non lavorate

2013 amomi e cardamomi: 30 10 2013 2013 non lavorati 0909. Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro: 20 00 2013 semi di coriandolo 30 00 2013 semi di cumino 40 00 2013 semi di carvi 50 00 2013 semi di finocchio; bacche di ginepro 0910. Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, c...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società