Accordo agricolo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore (con All.)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 27, 15 Luglio 2003 › Singoli › Accordo
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Accordo agricolo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore (con All.)
Traduzione1
Accordo agricolo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di SingaporeConcluso il 26 giugno 2002 Approvato dall'Assemblea federale il 10 dicembre 20022Entrato in vigore il 1° gennaio 2003Art. 1Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli fra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «la Svizzera») e la Repubblica di Singapore (di seguito denominata «Singapore») completa l'Accordo di libero scambio firmato da Singapore e dagli Stati dell'AELS il 26 giugno 2002, in particolare in relazione con l'articolo 6 (Oggetto e campo d'applicazione).Art. 2I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i prodotti agricoli contemplati nel presente Accordo sono retti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio3, dagli altri accordi negoziati in questo ambito, compreso il GATT 19944, fatte salve disposizioni contrarie previste nel presente Accordo.Art. 3Singapore accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell'Appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti originari di Singapore figuranti nell'Appendice II.Art. 4Le regole d'origine, le procedure d'esame delle prove d'origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell'Appendice III.Art. 5Le Parti contraenti si dichiarano disposte a discutere un'eventuale estensione delle concessioni in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli. In particolare, se una Parte conclude un accordo preferenziale con un Paese terzo che non è parte delRS 0.632.316.891.111Dal testo originale in lingua inglese.2RU 2003 20183RS 0.632.204RS 0.632.20, Allegato 1A.1N. di tariffa doganale svizzera Designazione della merce0905. 00 00 Vaniglia 0906. Cannella e fiori di cinnamomo:10 00 2013 non tritati né polverizzati 20 00 2013 tritati o polverizzati 0907. 00 00 Garofani (antofilli, chiodi e steli) 0908. Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:2013 noci moscate: 10 10 2013 2013 non lavorate2013 macis: 20 10 2013 2013 non lavorate2013 amomi e cardamomi: 30 10 2013 2013 non lavorati 0909. Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro: 20 00 2013 semi di coriandolo 30 00 2013 semi di cumino 40 00 2013 semi di carvi 50 00 2013 semi di finocchio; bacche di ginepro 0910. Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, c...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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