Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia
Foglio Federale numero 6, 16 Febbraio 2010 › Seccion Unica
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Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia
Traduzione1 Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia Concluso a Ginevra il 17 dicembre 2009 Art. 1 Portata e campo d'applicazione 1. Il presente Accordo sul commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera») e la Repubblica di Serbia (di seguito denominata «Serbia») è concluso facendo seguito all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Serbia (di seguito denominato «Accordo di libero scambio»), firmato il 17 dicembre 2009, in particolare ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 2 di tale Accordo. 2. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fino a quando il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 19232 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein rimane in vigore. Art. 2 Concessioni tariffarie La Serbia accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari della Svizzera specificati nell'Allegato 1. La Svizzera accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari della Serbia specificati nell'Allegato 2. Art. 3 Regole d'origine e procedure doganali 1. Le regole d'origine e le disposizioni sulla cooperazione in ambito doganale specificate nel Protocollo B dell'Accordo di libero scambio si applicano al presente Accordo, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2. In tale Protocollo, ogni riferimento agli «Stati dell'AELS» va inteso come riferito alla Svizzera. 2. Ai fini del presente Accordo, gli articoli 3 e 4 del Protocollo B dell'Accordo di libero scambio non si applicano a prodotti coperti dal presente Accordo che sono esportati da uno Stato dell'AELS all'altro. Art. 4 Dialogo Le Parti esaminano qualsiasi difficoltà che può insorgere nel commercio reciproco di prodotti agricoli, sforzandosi di trovare soluzioni adeguate. 1 Dal testo originale inglese.2 RS 0.631.112.514 Accordo agricolo con la Serbia Art. 5 Ulteriore liberalizzazione Le Parti si adoperano per promuovere una progressiva liberalizzazione del commercio reciproco di prodotti agricoli, tenendo conto della struttura delle loro relazioni commerciali in questo ambito, delle particolari sensibilità di tali prodotti e dello sviluppo della politica agricola di ciascuna Parte. Su richiesta di qualsiasi Parte, le Parti si consultano al fine di raggiungere tale obiettivo, includendo la possibilità di migliorare l'accesso ai mercati mediante la riduzione o l'eliminazione di dazi su prodotti agricoli e di ampliare la portata dei prodotti agricoli coperti dal presente Accordo. Art. 6 Accordo dell'OMC sull'agricoltura Le Parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'Accordo dell'OMC sull'agricoltura3. Art. 7 Disposizioni dell'Accordo di libero scambio Le disposizioni sul campo d'applicazione territoriale (art. 3), sul governo centrale, regionale e locale (art. 4), sulle restrizioni quantitative (art. 10), sulle misure sanitarie e fitosanitarie (art. 12), sui regolamenti tecnici (art. 13), sulle misure anti-dumping (art. 18) e sulle misure di salvaguardia bilaterali (art. 21), nonché il capitolo 7 sulla composizione delle controversie dell'Accordo di libero scambio si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti al presente Accordo. Art. 8 Entrata in vigore e relazione tra il presente Accordo e l'Accordo di libero scambio Il presente Accordo entra in vigore o viene applicato provvisoriamente alla stessa data in cui entra in vigore o viene applicato provvisoriamente l'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Serbia. Il presente Accordo rimane in vigore fino a quando l'Accordo di libero scambio rimane in vigore tra le suddette Parti. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Ginevra, il 17 dicembre 2009, in due esemplari originali. (Seguono le firme) 3 RS 0.632.20, Allegato 1A.3 i dazi così ridotti sosti-in vigore dell'Accordo, Allegato 1 (art. 2) Seasonal duty se quest'ultima ha luogo successivamente. I dazi ridotti sono arrotondati alla prima decimale o, nel caso di dazi specifici, al la seconda decimale. Duty reduction granted to Switzerland Specific duty %%%erga omnes, Ad valorem 100 % 100 % 100 % 100 % 10 % 10 % 10 % 10 % rrere dal giorno dell'applicazione della riduzione o dall'entrata Se prima o dopo o al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo una riduzione dei dazi è applicata Quota Seasonal duty Specific duty in RSD/kg MFN Duty (Basic duties) 26 - 5025 - 4025 - 44Ad valorem 1-5 % 1% 1% 1%%%%%tuiscono i dazi di base elencati nel presente Allegato a decoghterint for slau g hterinal...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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