Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea

Riassunto


Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea

Traduzione1

Accordo agricolo Allegato 4 tra la Confederazione Svizzera

e la Repubblica di Corea

Firmato a Hong Kong il 15 dicembre 2005

La Confederazione Svizzera (denominata di seguito «la Svizzera»)

e

la Repubblica di Corea (denominata di seguito «la Corea»),

memori che il giorno stesso della firma del presente Accordo è firmato un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Corea (denominato di seguito «Accordo di libero scambio»);

confermando che il presente Accordo è parte degli strumenti istitutivi di una zona di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e la Corea conformemente all'articolo 2.1 paragrafo 2 dell'Accordo di libero scambio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 Il presente Accordo contempla il commercio di prodotti:

a. classificati nei capitoli 1-24 del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci2 (di seguito denominato «SA») e non figuranti negli Allegati IV e V dell'Accordo di libero scambio, e

b. non contemplati dall'Accordo di libero scambio conformemente all'Allegato III.

2 Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 19233 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Art. 2 Concessioni doganali

1 La Corea accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera conformemente all'Allegato I del presente Accordo. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Corea conformemente all'Allegato II del presente Accordo.

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.632.11

3 RS 0.631.112.514

Accordo agricolo con la Repubblica di Corea

2 Per quanto riguarda i prodotti per i quali l'aliquota di dazio preferenziale è designata con «B4» nell'Allegato I, i dazi saranno progressivamente eliminati in undici tappe equivalenti: la prima tappa coinciderà con il giorno di entrata in vigore del presente Accordo e le tappe successive inizieranno il 1° gennaio di ogni anno successivo, a partire dal 1° gennaio 2007 fino all'eliminazione completa dei dazi il 1° gennaio 2016.

Art. 3 Regole d'origine e procedure doganali

1 Le regole d'origine e le procedure doganali dell'Allegato I dell'Accordo di libero scambio si applicano al presente Accordo, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. In tale allegato, ogni riferimento agli «Stati dell'AELS» si applica alla Svizzera.

2 L'articolo 3 dell'Allegato I dell'Accordo di libero non si applica ai fini del presente Accordo.

3 In deroga all'articolo 2 dell'Allegato I dell'Accordo di libero scambio, i beni originari dell'altra Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono ritenuti originari della Parte contraente interessata senza che sia richiesto che tali beni siano stati oggetto di una lavorazione o di una trasformazione sufficiente sul territorio di detta Parte contraente, a condizione tuttavia che la lavorazione o la trasformazione superi la portata prevista dall'articolo 6 dell'Allegato I dell'Accordo di libero scambio.

Art. 4 Dialogo

Le Parti contraenti esamineranno tutte le difficoltà che potrebbero insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli e si impegneranno a trovare soluzioni adeguate.

Art. 5 Ulteriore liberalizzazione degli scambi

Le Parti contraenti si adoperano per promuovere una progressiva liberalizzazione dello scambio dei prodotti agricoli, tenendo conto della struttura degli scambi di prodotti agricoli fra di esse, della particolare sensibilità di tali prodotti e dello sviluppo della politica agricola in entrambe le Parti contraenti. Se una Parte contraente chiede colloqui in merito a un'ulteriore liberarizzazione per taluni prodotti, l'altra Parte contraente le accorderà un'adeguata possibilità di discuterne.

Art. 6 Disposizioni dell'Accordo di libero scambio

Le seguenti disposizioni dell'Accordo di libero scambio si applicano mutatis mutandis fra le Parti contraenti al presente Accordo: articoli 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 2.5, 2.6, 2.7,

2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 10.1 nonché il capitolo 9.

Art. 7 Accordo dell'OMC sull'agricoltura

Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le Parti contraenti riaffermano i loro diritti e obblighi secondo l'Accordo dell'OMC sull'agricoltura.

Accordo agricolo con la Repubblica di Corea

Art. 8 Sovvenzioni all'esportazione

Se una Parte contraente introduce o reintroduce una sovvenzione all'esportazione per un prodotto oggetto di scambi con l'altra Parte contraente e di una concessione doganale ai sensi dell'articolo 2, l'altra Parte può aumentare il dazio su tali importazioni sino a raggiungere l'aliquota applicabile in quel momento alla nazione più favorita.

Art. 9 Allegati e appendici

Gli allegati e le appendici del presente Accordo ne sono parte integrante.

Art. 10 Emendamenti

1 Le Parti contraenti possono convenire di mod...

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