Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 48, 05 Dicembre 2006 › Singoli › Ordinanza
Legato come :Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 48, 05 Dicembre 2006 › Singoli › Ordinanza
Legato come :Riassunto
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica dell20198 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificata come segue: 1 L'allegato 1 numero 14 e l'allegato 4 numero 3 sono modificati conformemente alla versione qui annessa. 2 L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa. II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007. 2 L'allegato 4 numero 3 entra in vigore il 1° gennaio 2007. 8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie...Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Svizzera
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci