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Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica dell20198 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificata come segue: 1 L'allegato 1 numero 14 e l'allegato 4 numero 3 sono modificati conformemente alla versione qui annessa. 2 L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa. II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007. 2 L'allegato 4 numero 3 entra in vigore il 1° gennaio 2007. 8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie...See the full content of this document
