Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 44, 11 Novembre 2003 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 24 ottobre 2003 L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 20 capoverso 5 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura, ordina: I L'allegato 1 numero 13.1, aliquote di dazio dei disciplinamenti del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi dell'ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa. II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2003. 24 ottobre 2003 Ufficio federale dell'agricoltura: Manfred Bötsch 1 RS 910.12 RS 916.01 2003-2291 3981 13.1 Aliquote di dazio Voce di tariffa Aliquota di dazio [1]Voce di tariffa Aliquota di dazio [1]0505.9011 16.00 0508.0091 14.00 0511.9110 0.00 0511.9911 15.00 0511.9919 15.00 0708.9010 18.00 0709.9091 18.00 * 0712.9070 18.00 * 0713.1011 18.00 0713.1012 1...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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