Riassunto
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) del 26 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 20 capoversi 120133, 21 capoversi 2 e 4, 24 capoverso 1, 177 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr); visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; visti gli articoli 15 capoverso 2 e 130 della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane; visti gli articoli 4 capoverso 3 lettera c e 10 capoversi 1 e 3 della legge del 9 ottobre 19864 sulla tariffa delle dogane, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Permesso generale d'importazione 1 L'allegato 1 stabilisce per quali prodotti agricoli è necessario un permesso d'importazione. Il permesso è rilasciato sotto forma di permesso generale d'importazione (PGI) per determinati prodotti. Le deroghe all'obbligo di PGI sono disciplinate nel capitolo 5, nell'allegato 1 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici. 2 Il PGI è rilasciato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) su richiesta scritta a persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero. 3 Per persone si intendono le persone fisiche e giuridiche come pure le comunità di persone. 4 Il PGI ha validità illimitata e non è trasferibile. Art. 2 Indicazione del PGI nella dichiarazione doganale La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero di PGI dell'importatore, del destinatario o dell'intermediario. RS 916.01 1 RS 910.1 2 RS 172.010 3 RS 631.04 RS 632.10 e. si impegnano a versare posticipatamente la differenza di dazio, nel caso in cui i valori di resa stabiliti non siano stati raggiunti; e f. si impegnano a utilizzare per l'alimentazione umana almeno il 15 per cento dell'avena commestibile e dell'orzo commestibile, nonché almeno il 45 per cento del granoturco commestibile. 3 L'UFAG decide in merito alla domanda di autorizzazione di cui al capoverso 2. Art. 30 Contingente doganale di grano duro 1 La ripartizione del contingente doganale n. 26 (Grano duro) non è disciplinata. 2 Nella media di un trimestre civile, almeno il 64 per cento del grano duro importato all'ADC deve essere utilizzato per fabbricare prodotti della macinazione. Questi ultimi devono essere utilizzati come semolino da cucina per l'alimentazione umana oppure come friscello per produrre paste alimentari; nella media di un trimestre civile almeno il 96 per cento del friscello deve essere utilizzato a questo scopo. 3 Gli importatori e tutti gli acquirenti sono autorizzati a fornire il grano duro importato all'ADC solo a persone che si sono impegnate nei confronti dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) a rispettare i requisiti di cui al capoverso 2. Art. 31 Contingente doganale di cereali panificabili 1 Le quote del contingente doganale n. 27 (Cereali panificabili) sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione della dichiarazione doganale. 2 Il contingente doganale è scaglionato in più parti secondo l'allegato 4 e liberato secondo scadenze. L'UFAG può modificare nell'allegato 4 le quantità parziali e i periodi. Può inoltre modificare l'inizio del periodo di contingentamento affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica. Art. 32 Versamento posticipato del dazio 1 Se al momento dell'importazione le merci di cui all'allegato 1 numero 14 non sono state dichiarate come destinate al foraggiamento, nella media di ogni anno civile, su 100 chilogrammi lordi di merce importata possono esserne utilizzati quali foraggi al massimo 10; sono esclusi da tale disciplinamento i prodotti trasformati per i quali il DFE ha stabilito valori di resa. Se la quantità massima è superata, sulla differenza va versata posticipatamente l'aliquota di dazio determinante. 2 Se un'azienda di trasformazione non rispetta i valori minimi di resa di cui agli articoli 29 capoverso 2 lettera f e 30 capoverso 2, sulla differenza è percepita posticipatamente l'aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) applicabile nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si applica l'aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in oggetto. 3 Se un'azienda di trasformazione non rispetta, per motivi qualitativi, i valori minimi di resa di cui all'articolo 30 capoverso 2, sulla differenza è percepita posticipatamente l'aliquota di dazio della voce di tariffa 1101.0059 applicabile nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si applica l'aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in oggetto. 4 L'AFD decide in merito al versamento posticipato sulla base ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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