Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e la EKN - Exportkreditnämden, Casella postale 3064, SE-103 61 Stoccolma (di seguito EKN), che agisce per il Governo svedese (con appendice e all.)

Riassunto


Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e la EKN - Exportkreditnämden, Casella postale 3064, SE-103 61 Stoccolma (di seguito EKN), che agisce per il Governo svedese (con appendice e all.)

Traduzione1

Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e la EKN 2013 Exportkreditnämden, Casella postale 3064, SE-103 61 Stoccolma (di seguito EKN), che agisce per il Governo svedese

Concluso il 18 novembre 2003 Approvato dall'Assemblea federale il 16 marzo 20042 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 25 maggio 2004 Entrato in vigore il 25 maggio 2004

Art. 1 Scopo dell'Accordo 1. EKN si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine svedese. 2. GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate da EKN a favore di esportatori svedesi e/o di banche che finanziano esportazioni svedesi, per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine svizzera. 3. L'impegno concreto di riassicurare si fonda caso per caso su una decisione di EKN o GRE.

Art. 2 Applicazione 1. Possono essere oggetto di convenzioni in virtù del presente Accordo di riassicurazione casi nei quali: a) l'esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori dei crediti si avvale, per adempiere il contratto, di subfornitori che risiedono nel Paese dell'altro assicuratore dei crediti; va inteso solo l'esportatore che ha diritti e doveri nei confronti del cliente estero;

b) gli esportatori residenti in Svizzera e in Svezia che hanno concluso con un acquirente che risiede in un Paese diverso dalla Svezia o dalla Svizzera con...

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