Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni Kirchenweg 8, CH-8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e l'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, Piazza Poli 37/42, I-00187 Roma, (di seguito SACE), ente di diritto pubblico istituito con...

Riassunto


Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni Kirchenweg 8, CH-8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e l'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, Piazza Poli 37/42, I-00187 Roma, (di seguito SACE), ente di diritto pubblico istituito con...

Traduzione1

Accordo

di riassicurazione reciproca fra l'Istituto per i Servizi Assicurativi

del Commercio Estero, Piazza Poli 37/42, I-00187 Roma, (di seguito SACE), ente di diritto pubblico istituito con decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998, valevole nella sua versione modificata e completata, e l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni Kirchenweg 8, CH-8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera

del 5 novembre 2002

Preambolo

SACE è l'ente italiano di credito all'esportazione che fornisce agli esportatori le prestazioni secondo il diritto, le norme e le direttive vigenti in Italia e nell'Unione europea;

GRE è l'ente svizzero di credito all'esportazione, che fornisce agli esportatori le prestazioni secondo il diritto, le norme e le direttive vigenti in Svizzera;

Le parti convengono quanto segue:

Art. 1 Scopo dell'Accordo

1. SACE si dichiara disposto a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate da GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine italiana.

2. GRE si dichiara disposto a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate da SACE a favore di esportatori italiani e/o di banche che finanziano esportazioni italiane, per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine svizzera.

3. L'impegno concreto di riassicurare si fonda caso per caso su una decisione di SACE o GRE.

Art. 2 Applicazione

1. Possono essere oggetto di convenzioni in virtù del presente Accordo di riassicurazione casi nei quali:

- l'esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori dei crediti si avvale, per adempiere il contratto, di subfornitori che risiedono nel Paese

1 Dall'originale inglese

Appendice 3

Accordo di riassicurazione reciproca

dell'altro assicuratore dei crediti e l'esportatore soltanto ha diritti e doveri nei confronti del cliente estero;

- l'assicuratore dei crediti del Paese dell'esportatore accorda una garanzia di credito all'esportazione.

2. L'Accordo di riassicurazione non è applicato se l'assicuratore concede, per un contratto di esportazione, una copertura assicurativa al mandatario principale e se quest'ultimo stipula con il suo (i suoi) subfornitore (i), nel Paese del riassicuratore, una convenzione «if and when» in relazione al rischio da assicurare.

A...

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