Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile relativo al commercio di prodotti agricoli (con appendice)

Riassunto


Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile relativo al commercio di prodotti agricoli (con appendice)

Traduzione1

Accordo aggiuntivo

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile relativo al commercio di prodotti agricoli

Firmato a Kristiansand, Norvegia, il 26 giugno 2003

Art. 1

1. Il presente Accordo aggiuntivo tra la Svizzera e il Cile relativo al commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato «il presente Accordo») è concluso in conformità e in relazione all'Accordo di libero scambio firmato il 26 giugno 2003 tra il Cile e gli Stati dell'AELS (di seguito denominato «l'Accordo di libero scambio»), in particolare conformemente all'articolo 1. Il presente Accordo fa parte degli strumenti contrattuali istitutivi di una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Cile.

2. Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Art. 2

Il presente Accordo contempla il commercio di prodotti:

(a) classificati nei capitoli 1-24 del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (di seguito denominato «SA») e non figuranti nelle appendici IV e V dell'Accordo di libero scambio; e

(b) enumerati nell'appendice III dell'Accordo di libero scambio.

Art. 3

Il Cile accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell'appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari del Cile figuranti nell'appendice II.

Art. 4

Le regole d'origine applicabili nell'ambito del presente Accordo e le disposizioni relative alla cooperazione in materia doganale sono contenute nell'appendice III del presente Accordo.

Art. 5

Le Parti contraenti s'impegnano a riesaminare la situazione al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tenendo conto della composizione

1 Dal testo originale inglese.

Allegato 2

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile

degli scambi di prodotti agricoli tra le Parti, della particolare sensibilità dei mercati di questi prodotti e dello sviluppo delle politiche agricole dei due Paesi. In quest'occasione, le Parti esaminano sistematicamente per ciascun prodotto, in modo appropriato e su base di reciprocità, la possibilità di accordare maggiori concessioni allo scopo di migliorare la liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli.

Art. 6

Le seguenti disposizioni dell'Accordo di libero scambio si applicano per analogia al presente Accordo:

articoli 3, 4, 6, 9 paragrafo 2, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 82, 83, 84, 98, 99 e 100.

Art. 7

Se una Parte contraente introduce o reintroduce una sovvenzione per l'esportazione di un prodotto oggetto di scambi con l'altra Parte contraente e di una concessione doganale ai sensi dell'articolo 3, l'altra Parte può aumentare la tariffa doganale per tali importazioni sino a raggiungere la tariffa doganale applicabile in quel momento alla nazione più favorita.

Art. 8

Il Cile può mantenere il suo sistema di forbice dei prezzi secondo l'articolo 12 della legge 18,525 o un sistema sostitutivo per i prodotti contemplati da questa legge, a condizione che detto sistema sia compatibile, nella sua applicazione, con i diritti e doveri del Cile conformemente all'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

Art. 9

Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le Parti contraenti riaffermano i loro diritti e obblighi secondo l'Accordo OMC concernente l'agricoltura.

Art. 10

1. È istituito un comitato bilaterale per il commercio di prodotti agricoli. Questo comitato si riunisce a seconda del bisogno, ma di regola una volta ogni due anni.

2. Il comitato:

(a) vigila sull'attuazione del presente Accordo e valuta i risultati della sua applicazione;

(b) segue l'evoluzione del presente Accordo;

(c) si adopera per comporre le controversie in relazione all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo; e

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile

(d) prende in considerazione ogni altro oggetto che potrebbe pregiudicare l'attuazione del presente Accordo.

Art. 11

Ai fini del presente Accordo, il capitolo X dell'Accordo di libero scambio si applica per analogia alle relazioni fra le Parti contraenti.

Art. 12

1. Le Parti contraenti possono convenire di modificare il presente Accordo.

2. Tranne nel caso in cui le Parti abbiano convenuto diversamente e fatte salve le disposizioni dell'Appendice IV, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese che segue il ricevimento dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

A...

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