Riassunto
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
del 16 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 e 3 numero 1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l'articolo 41 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari; visto l'articolo 32 capoverso 4 della legge federale del 16 dicembre 20053 sulla protezione degli animali, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le esigenze previste per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle seguenti persone, che svolgono funzioni nell'ambito del settore veterinario pubblico: a. i veterinari cantonali; b. i veterinari ufficiali dirigenti; c. i veterinari ufficiali; d. gli esperti ufficiali; e. gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni; f. gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti. Art. 2 Principi 3 Chiunque svolge una funzione di cui all'articolo 1 deve essere titolare dell'attestato di capacità richiesto. Le persone di cui all'articolo 1 lettere b2013f devono disporre dell'attestato di capacità richiesto al più tardi tre anni dopo aver assunto tale funzione. 2 I veterinari cantonali devono almeno essere titolari dell'attestato di capacità di veterinario ufficiale. RS 916.402 1 RS 916.40 2 RS 817.03 RS 455 Formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone i...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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