Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Riassunto


Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

del 16 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 e 3 numero 1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l'articolo 41 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari; visto l'articolo 32 capoverso 4 della legge federale del 16 dicembre 20053 sulla protezione degli animali, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le esigenze previste per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle seguenti persone, che svolgono funzioni nell'ambito del settore veterinario pubblico:

a. i veterinari cantonali;

b. i veterinari ufficiali dirigenti;

c. i veterinari ufficiali;

d. gli esperti ufficiali;

e. gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni;

f. gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti.

Art. 2 Principi

3 Chiunque svolge una funzione di cui all'articolo 1 deve essere titolare dell'attestato di capacità richiesto. Le persone di cui all'articolo 1 lettere b2013f devono disporre dell'attestato di capacità richiesto al più tardi tre anni dopo aver assunto tale funzione.

2 I veterinari cantonali devono almeno essere titolari dell'attestato di capacità di veterinario ufficiale.

RS 916.402 1 RS 916.40

2 RS 817.0

3 RS 455

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