Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET) (con all.)

Riassunto


Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET) (con all.)

Accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea

sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

La Confederazione Svizzera,

in seguito denominata «Svizzera»,

e

la Comunità europea,

in seguito denominata «Comunità»,

in seguito denominate «parti contraenti»,

riconoscendo il carattere transfrontaliero dei problemi ambientali e l'importanza di rafforzare la cooperazione internazionale in campo ambientale,

tenuto conto del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, modificato dal regolamento (CE)

n. 933/1999 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,

tenuto conto del fatto che le attività dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale sono già state estese ad altri paesi europei mediante accordi bilaterali conclusi dalla Comunità europea,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Svizzera partecipa pienamente alle attività dell'Agenzia europea dell'ambiente, in seguito denominata «Agenzia», e a quelle della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET), e applica gli atti di cui all'allegato I.

Art. 2

La Svizzera contribuisce finanziariamente alle attività di cui all'articolo 1 (Agenzia ed EIONET) secondo le modalità di seguito indicate:

a) il contributo annuo è calcolato sulla base della sovvenzione erogata dalla Comunità al bilancio dell'Agenzia per l'anno considerato, divisa per il numero di Stati membri della Comunità;

b) il contributo finanziario della Svizzera è ...

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