Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'Agenzia mondiale antidoping per disciplinare lo statuto fiscale dell'Agenzia e del suo personale in Svizzera

Riassunto


Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'Agenzia mondiale antidoping per disciplinare lo statuto fiscale dell'Agenzia e del suo personale in Svizzera

Traduzione1

Accordo

tra il Consiglio federale svizzero e l'Agenzia mondiale antidoping per disciplinare lo statuto fiscale dell'Agenzia e del suo personale in Svizzera

Concluso il 5 marzo 2001

Entrato in vigore il 5 marzo 2001 con effetto retroattivo il 1° luglio 20002

Il Consiglio federale svizzero, da un lato, e l'Agenzia mondiale antidoping, dall'altro,

desiderosi di concludere un accordo per disciplinare lo statuto fiscale dell'Agenzia e del suo personale in Svizzera, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L'Agenzia mondiale antidoping, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali è esonerato dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Art. 2

1. L'Agenzia mondiale antidoping è eso...

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