Riassunto
Ordinanza sugli emolumenti dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Ordinanza sugli emolumenti per gli agenti terapeutici, OEAT)
Ordinanza sugli emolumenti dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
(Ordinanza sugli emolumenti per gli agenti terapeutici, OEAT) del 2 dicembre 2011 Il Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell'Istituto), visto l'articolo 72 lettera f della legge federale del 15 dicembre 20001 sugli agenti terapeutici (LATer), ordina: Art. 1 Emolumenti procedurali e tasse per la vendita 1 L'Istituto riscuote emolumenti procedurali per i seguenti atti amministrativi che esegue nel quadro della sua competenza esecutiva nell'ambito del diritto sugli agenti terapeutici e sugli stupefacenti, nonché della legge federale dell20198 ottobre 20042 sui trapianti: a. decisioni; b. prestazioni di servizio; c. controlli; d. informazioni. 2 Esso riscuote tasse per la vendita sul prezzo di fabbrica per la consegna di medicamenti ed espianti standardizzati omologati in Svizzera . Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti Si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell20198 settembre 20043, fatte salve le disposizioni speciali della presente ordinanza. Art. 3 Obbligo di pagamento 1 Chi dà luogo a un atto amministrativo deve pagare un emolumento procedurale. 2 Tutti i titolari di omologazioni che immettono in commercio in Svizzera medicamenti ed espianti standardizzati omologati sono tenuti a versare tasse per la vendita. 3 Se l'emolumento per una prestazione ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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