La relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale. Rapporto del Consiglio federale in adempimento dei postulati 07.3764 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 ottobre 2007 e 08.3765 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 20 novembre 2008

Riassunto


La relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale. Rapporto del Consiglio federale in adempimento dei postulati 07.3764 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 ottobre 2007 e 08.3765 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 20 novembre 2008

La relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale

Rapporto del Consiglio federale

in adempimento dei postulati 07.3764 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 ottobre 2007 e 08.3765 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 20 novembre 2008

del 5 marzo 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri,

in adempimento dei postulati 07.3764 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati e 08.3765 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale vi sottoponiamo il presente rapporto.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 marzo 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Compendio

In adempimento dei postulati della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati e della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, il presente rapporto illustra la relazione tra diritto internazionale e diritto interno, e più in particolare la relazione tra le iniziative popolari e il diritto inter-nazionale. In considerazione dell'aumento delle iniziative popolari contrarie al diritto internazionale, tale questione è di particolare attualità.

Per esaminare la collocazione che il diritto internazionale ha rispetto al diritto interno sono importanti tre aspetti. Occorre innanzitutto sapere se il diritto internazionale ha validità immediata a livello interno (sistema monistico) o se deve essere dapprima trasposto in diritto interno (sistema dualistico). In secondo luogo occorre stabilire se i tribunali applicano il diritto internazionale direttamente o soltanto se il legislatore l'ha trasposto in una legge. Infine, va accertato se in caso di conflitto il diritto internazionale prevale sul diritto interno o viceversa.

Un'analisi di diritto comparato mostra che il modo di affrontare questi aspetti varia da Stato a Stato. Per ragioni pratiche, anche gli Stati con un sistema dualistico applicano di regola direttamente, ossia senza trasposizione, il diritto internazionale consuetudinario e i principi generali del diritto. D'altro canto alcuni Stati monistici limitano l'applicazione diretta del diritto internazionale rendendo necessario un atto del Parlamento affinché le regole internazionali esplichino il loro effetto sul piano interno. Una soluzione che, in fondo, equivale a una trasposizione. Inoltre, in nessuno Stato il diritto internazionale prevale senza restrizioni sul diritto interno: in caso di conflitto tra norme interne e internazionali, vengono applicati meccanismi di ponderazione degli interessi. Per quanto possibile si cerca di evitare un conflitto interpretando il diritto interno in modo conforme al diritto internazionale.

Sostanzialmente la Svizzera non si distingue dagli altri Stati nella collocazione assegnata nel suo ordinamento al diritto internazionale. Ciò vale soprattutto per la cosiddetta «giurisprudenza Schubert». La particolarità della Svizzera risiede tuttavia nell'istituto dell'iniziativa popolare, che pone problemi di applicazione sconosciuti agli altri Stati.

La Svizzera fa parte degli Stati di tradizione monistica, in cui il diritto internazionale acquisisce validità diretta sul piano interno. Il diritto internazionale è applicabile direttamente se è sufficientemente preciso per fondare una decisione in un caso concreto. Di regola esso prevale sul diritto interno e, si cercano di evitare i conflitti per quanto possibile, interpretando il diritto interno in modo conforme al diritto internazionale. Se l'Assemblea federale deroga intenzionalmente al diritto internazionale, il Tribunale federale è vincolato - come afferma la giurisprudenza Schubert - a tale decisione in virtù della separazione dei poteri. Un'eccezione a questo principio è costituita dalle norme sui diritti fondamentali sancite a livello internazionale, in particolare dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2016

Abbandonare questo sistema che ha dato buoni risultati non porterebbe alcun vantaggio concreto. Un passaggio al dualismo non esimerebbe la Svizzera dal dovere di soddisfare i suoi obblighi internazionali. Sancire la giurisprudenza Schubert in una legge impedirebbe al Tribunale federale di decidere anche in futuro caso per caso, dopo aver proceduto a un'accurata ponderazione degli interessi e di continuare a sviluppare questa giurisprudenza. La possibilità di adire il Tribunale federale per tutte le decisioni che concernono il rapporto tra diritto internazionale e diritto interno, al fine di garantire una giurisprudenza uniforme, vanificherebbe gli sforzi tesi a sgravare l'Alto Tribunale. Inoltre sarebbe difficile spiegare perché il Tribunale federale dovrebbe esaminare tutti i ricorsi concernenti questo ambito, mentre la st...

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