Ordinanza concernente l'adeguamento delle ordinanze d'esecuzione alla modifica del 19 marzo 2010 della legge militare

Riassunto


Ordinanza concernente l'adeguamento delle ordinanze d'esecuzione alla modifica del 19 marzo 2010 della legge militare

Ordinanza concernente l'adeguamento delle ordinanze d'esecuzione alla modifica del 19 marzo 2010 della legge militare

del 3 dicembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 2 dicembre 20051 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario

Art. 1 lett. a

La presente ordinanza disciplina:

a. il rapporto di lavoro del personale impiegato per la promozione civile della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo, l'aiuto umanitario della Confederazione e l'istruzione di truppe straniere all'estero;

2. Ordinanza VOSTRA del 29 settembre 20062

Sostituzione di un'espressione

Nell'allegato 2 l'espressione «Personale dell'esercito (J1)» è sostituita con «Personale dell'esercito (AFC 1)».

Art. 9 lett. e n. 320135

Non sono iscritte:

e. le decisioni che commutano: 3. prestazioni personali in multe o privazione della libertà, 4. multe in prestazioni personali o privazione della libertà, 5. privazione della libertà in prestazioni personali,

1 RS 172.220.111.9

2 RS 331

Adeguamento delle ordinanze d'esecuzione alla modifica del 19 marzo 2010 RU 2010 della legge militare

Art. 2 cpv. 1 e 2 lett. a

La presente ordinanza si applica alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, alle persone che si pongono volontariamente a disposizione dell'esercito e alle autorità interessate dei Cantoni e della Confederazione.

2 Sono fatte...

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