Messaggio concernente l'adeguamento dell'allegato alla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; revisione dell'allegato)

Riassunto


Messaggio concernente l'adeguamento dell'allegato alla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; revisione dell'allegato)

01.069

Messaggio

concernente l'adeguamento dell'allegato alla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA; revisione dell'allegato)

del 7 novembre 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni di modifica dell'allegato alla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

In seguito a un'iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati signora Josi Meier

(85.227; diritto delle assicurazioni sociali) il 6 ottobre 2000 il Parlamento ha approvato la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) (FF 2000 4379). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2001.

Al fine di coordinare al meglio parte generale e legislazione speciale e di definire con precisione le inevitabili deroghe specifiche alle singole leggi, nell'allegato alla LPGA sono state modificate tutte le leggi relative alle assicurazioni sociali. Vista la mole dei lavori di preparazione necessari a livello d'ordinanza, il Parlamento era consapevole che una rapida entrata in vigore della LPGA e del relativo allegato non sarebbe stata possibile. Inoltre, sempre nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali, parallelamente alla LPGA, che disciplina in prevalenza questioni procedurali, le Camere hanno discusso anche progetti d'altro genere che si presume-vano destinati a una più rapida entrata in vigore. Essendo ciascuno di questi progetti soggetto a referendum, nell'allegato alla LPGA non si è potuto tener conto delle modifiche di contenuto da essi proposte. Ecco perché l'articolo 83 capoverso 2 LPGA conferisce al Parlamento la facoltà di aggiornare l'allegato tramite ordinanza affinché le modifiche di contenuto già entrate in vigore vi possano essere formulate conformemente alla LPGA senza essere sottoposte a un ulteriore referendum.

Con il presente messaggio si sottopongono gli aggiornamenti da adottare tramite ordinanza in due disegni distinti. La revisione 1 dell'allegato contiene gli adeguamenti legati alle diverse modifiche del diritto delle assicurazioni sociali già entrate in vigore al momento dell'approvazione del presente messaggio. La revisione 2 contempla invece gli adeguamenti che si renderanno necessari all'entrata in vigore degli accordi bilaterali con l'UE.

La revisione 3 ha per oggetto nuove modifiche materiali: si tratta soprattutto di adeguare i rimedi giuridici dell'AVS a una modifica dell'AI adottata nell'allegato alla LPGA. Sarebbe certamente auspicabile che questo adeguamento entrasse in vigore contemporaneamente alla LPGA. Tuttavia, poiché dal punto di vista del diritto formale, contrariamente alle revisioni 1 e 2, l'adeguamento non costituisce un aggiornamento dovuto a una modifica già entrata in vigore, dovrebbe essere ema-nato sotto forma di modifica di legge soggetta a referendum facoltativo. Allo scopo di correggere alcune imprecisioni prima dell'entrata in vigore della LPGA, la revisione 3 propone inoltre ulteriori modifiche nell'ambito della LADI.

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Messaggio

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, approvata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 (LPGA; FF 2000 4379), contiene norme applicabili per principio a tutti i rami delle assicurazioni sociali ad eccezione della previdenza professionale. In ossequio alla coerenza contestuale si sono dovute apportare modifiche alle singole leggi sulle assicurazioni sociali. Queste modifiche, indispensabili per ragioni eminentemente tecniche, sono oggetto dell'allegato alla LPGA ed entreranno in vigore contemporaneamente alla nuova legge.

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