Accordo intercantonale sulle università
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 20, 25 Maggio 1999 › Singoli › Accordo
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Accordo intercantonale sulle università
Accordo intercantonale sulle università
del 20 febbraio 1997Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo1L'accordo regola, a livello intercantonale, l'accesso alle università nel rispetto del principio della parità di trattamento e fissa la compensazione da versare ai cantoni universitari.2Esso favorisce in questo modo la realizzazione di una politica universitaria svizzera coordinata.Art. 2 Definizioni1È definito cantone contraente un cantone che ha aderito all'accordo. È definito cantone debitore un cantone contraente che deve versare contributi per i suoi cittadini.2È definito cantone universitario un cantone contraente che gestisce un'uni...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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