Accordo intercantonale sulle università

Riassunto


Accordo intercantonale sulle università

Accordo intercantonale sulle università

del 20 febbraio 1997

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo

1L'accordo regola, a livello intercantonale, l'accesso alle università nel rispetto del principio della parità di trattamento e fissa la compensazione da versare ai cantoni universitari.

2Esso favorisce in questo modo la realizzazione di una politica universitaria svizzera coordinata.

Art. 2 Definizioni

1È definito cantone contraente un cantone che ha aderito all'accordo. È definito cantone debitore un cantone contraente che deve versare contributi per i suoi cittadini.

2È definito cantone universitario un cantone contraente che gestisce un'uni...

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