Accordo agricolo tra la Svizzera e gli Stati della SACU

Riassunto


Accordo agricolo tra la Svizzera e gli Stati della SACU

Traduzione1

Accordo agricolo

tra la Svizzera e gli Stati della SACU

Firmato a Ginevra il 1° luglio 2006

Art. 1

1. Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato «il presente Accordo») tra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «la Svizzera») e la Repubblica del Botswana, il Regno di Lesotho, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Sudafrica e il Regno dello Swaziland, che insieme costituiscono l'Unione doganale dell'Africa australe (Southern African Customs Union; di seguito designati collettivamente «SACU» o singolarmente «gli Stati della SACU»), di seguito denominati collettivamente «le Parti», completa l'Accordo di libero scambio del 2006 tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU (di seguito denominato «l'Accordo di libero scambio») e in particolare il relativo articolo 6. Il presente Accordo è parte integrante degli strumenti con i quali si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la SACU.

2. Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 19232 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Art. 2

1. La SACU accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell'allegato I.

2. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della SACU figuranti nell'allegato II. Inoltre la Svizzera continua ad accordare agli Stati della SACU che rientrano nella categoria dei Paesi meno avanzati (di seguito denominati «PMA») secondo l'elenco approvato dal Consiglio economico e sociale (ECOSOC) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), le agevolazioni tariffali contemplate dal Sistema generale di preferenze tariffali della Svizzera3 (di seguito denominato «SGP svizzero»). Tale impegno è definito nel modo seguente: lo strumento legale mediante il quale il Consiglio federale svizzero è autorizzato dal Parlamento a garantire preferenze tariffali in base all'SGP svizzero scade il 28 febbraio 2007. Se detta autorizzazione viene prorogata,

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.631.112.514

3 RS 632.91

Allegato 3

Accordo agricolo tra la Svizzera e gli Stati della SACU

la concessione di agevolazioni tariffali dell'SGP svizzero per i PMA continuerà a essere applicata4.

Art. 3

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, le regole d'origine e le disposizioni concernenti la cooperazione su questioni doganali applicabili agli scambi disciplinati dal presente Accordo sono definite rispettivamente negli allegati V e VI dell'Accordo di libero scambio. Qualsiasi riferimento ivi contenuto agli «Stati dell'AELS» è considerato un riferimento alla Svizzera.

2. Ai fini del presente Accordo, l'articolo 3 dell'allegato V dell'Accordo di libero scambio si applica, mutatis mutandis, alla SACU e alla Svizzera.

3. L'articolo 34 dell'allegato V dell'Accordo di libero scambio non si applica al presente Accordo.

4. Il trattamento preferenziale accordato dalla Svizzera ai beni originari di PMA si applica mutatis mutandis. Tuttavia, affinché i PMA possano ottenere il trattamento preferenziale, la seguente formula deve essere inserita nella casella 7 del certificato di circolazione oppure dopo l'ultimo periodo della dichiarazione su fattura, secondo il caso: «LDC/PMA: art. 2.2 CH-SACU satisfied». Inoltre, non è consentito il cumulo in seno alla SACU.

Art. 4

Le seguenti disposizioni dell'Accordo di libero scambio si applicano, mutatis mutandis, tra la Svizzera, da un lato, e la SACU o gli Stati della SACU, a seconda del caso, dall'altro: articoli 4, 5, 10 11, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 33 (par. 1 e 2), 35, 36 , 37 e 41.

Art. 5

1. Le Parti non accordano alcuna sovvenzione all'esportazione ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo dell'OMC sull'agricoltura5 nei loro scambi di prodotti oggetto di concessioni doganali conformemente al presente Accordo.

2. Le Parti non accordano alcun aiuto nazionale con effetti di distorsione del commercio e della produzione ai sensi dell'Accordo dell'OMC sull'agricoltura nei loro scambi di prodotti oggetto di concessioni doganali conformemente al presente Accordo.

3. Le Parti si forniscono reciprocamente, in modo trasparente e rapido, le informazioni che permettono loro di sorvegliare che le disposizioni del capoverso 1 e 2 siano rispettate.

4 È sottinteso che i benefici accordati ai PMA a titolo del SGP in base a questo paragrafo riguardano tutti i prodotti agricoli come definiti nell'allegato I dell'Accordo dell'OMC sull'agricultura.

5 RS 0.632.20, allegato 1A.3

Accordo agricolo tra la Svizzera e gli Stati della SACU

Art. 6

La ...

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