Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e il Canada

Riassunto


Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e il Canada

Allegato 3

Firmato a Davos il 26 gennaio 2008

La Confederazione Svizzera

(qui di seguito denominata «la Svizzera») e

il Canada,

ricordando che l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e il Canada, qui di seguito denominato l'«Accordo di libero scambio», è stato fatto alla data della firma del presente Accordo; e

confermando che il presente Accordo è parte integrante degli strumenti che istituiscono la zona di libero scambio tra la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (gli «Stati dell'AELS») e il Canada, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 3 dell'Accordo di libero scambio;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Il presente Accordo disciplina il commercio tra le Parti del presente Accordo dei seguenti prodotti:

(a) i prodotti elencati nei capitoli 1-24 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e che non sono inclusi negli Allegati G o H dell'Accordo di libero scambio; e

(b) i prodotti non menzionati dall'articolo 10 dell'Accordo di libero scambio secondo l'Allegato F di detto Accordo.

2. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintantoché il Trattato di unione doganale concluso il 29 ...

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