Arrêt de Ire Cour de Droit Civil de Tribunal Federal Nº 1A.45/2001, de 20 Septembre 2001

Tribunal Fédéral


Préside: Aemisegger

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Extrait


Arrêt de Ire Cour de Droit Civil de Tribunal Federal Nº 1A.45/2001, de 20 Septembre 2001

[AZA 0/2]

1A.45/2001

1P.165/2001

I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO

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20 settembre 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente

della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Nay, Aeschlimann, Catenazzi e Favre.

Cancelliere: Ponti.

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Visti i ricorsi di diritto pubblico e di diritto amministrativo del 1° marzo 2001 presentati dal Comune di Li- gornetto, rappresentato dal Municipio, contro la sentenza emessa il 31 gennaio 2001 dal Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino in merito al piano generale della strada cantonale in territorio dei Comuni di Ligornetto, Rancate e Besazio, denominata "Nuova strada della Montagna";

Ritenuto in fatto :

A.- Il piano generale della nuova strada della Montagna, in territorio dei Comuni di Ligornetto, Rancate e Besazio, è stato pubblicato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino dal 18 aprile al 17 maggio 1994. Esso prevede la realizzazione di un nuovo tratto di strada di circa 550 m che, dipartendosi dall'esistente rotonda in zona "Segurida" a valle, si innesta a monte nella vecchia strada, dopo aver compiuto un ampio tornante in territorio di Ligornetto.

Contro il piano il Comune di Ligornetto ha interposto un reclamo al Consiglio di Stato del Cantone Ticino che, con decisione del 28 marzo 1995, lo ha respinto. Il Gran Consiglio, davanti al quale il Comune aveva impugnato la decisione governativa, si è pronunciato il 13 dicembre 1999, respingendo il ricorso. La decisione del Gran Consiglio era stata oggetto di un ricorso di diritto pubblico e un ricorso di diritto amministrativo del Comune di Ligornetto al Tribunale federale: entrambi i gravami sono stati dichiarati irricevibili, con sentenza del 17 gennaio 2000, per mancato esaurimento delle istanze cantonali.

B.- Il Tribunale della pianificazione del territorio del Canton Ticino (TPT), cui l'incarto era stato inviato, si è pronunciato il 31 gennaio 2001, respingendo il ricorso del Comune di Ligornetto (e di alcuni privati) contro la risoluzione parlamentare. Ponderati gli interessi e esaminata la conformità dell'opera con il diritto ambientale, il TPT ha concluso che il progetto resisteva alle censure formulate dal Comune e meritava conferma.

C.- Il Comune di Ligornetto insorge dinanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo e un ricorso di diritto pubblico. Con il primo lamenta una violazione del diritto federale, ed in particolare degli art. 24 della legge federale sulla pianifica...

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