Arrêt nº 2C 244/2008 de IIe Cour de Droit Public, 5 juin 2009

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Arrêt nº 2C 244/2008 de IIe Cour de Droit Public, 5 juin 2009

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_244/2008

Sentenza del 5 giugno 2009

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Müller, Presidente,

Merkli, Donzallaz,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Borsa di studio,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione emanata il 27 febbraio 2008 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.________, laureata in legge all'Università di Basilea, ha beneficiato dell'assegno di studio per gli anni 2001 a 2005 (8 semestri) da parte dell'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino (in seguito: UBSS). Con decisione del 1°/13 settembre 2005 l'UBSS le ha invece negato l'assegno per l'anno 2005/2006, rilevando che la durata minima degli studi, 4 anni, era già stata sussidiata.

Sostenendo che la durata minima degli studi in diritto a Basilea era di almeno dieci semestri e non di otto, A.________ si è rivolta all'UBSS il 28 settembre 2005, il quale ha confermato la sua decisione il 23 maggio 2006. In seguito all'inoltro di un formale reclamo in data 31 maggio 2006, la citata a...

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