Arrêt nº 2C 443/2007 de IIe Cour de Droit Public, 28 juillet 2008

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Résumé


Regeste

Art. 112 DBG, Art. 98a OG, Art. 86 Abs. 2 und Art. 130 Abs. 3 BGG; Amtshilfe anderer Behörden zugunsten der Steuerbehörden; Verfahren; Zuständigkeit; Tragweite der Pflicht zur Amtshilfe. Überblick über die Rechtsprechung zur Zuständigkeit von Behörden zur Prüfung von Ersuchen um Amtshilfe zugunsten der Steuerbehörden gemäss Art. 112 DBG (E. 4.2). Anforderungen gemäss Art. 98a OG und Art. 86 Abs. 2 BGG (E. 4.4). Bejaht eine kantonale Behörde ihre Zuständigkeit, so prüft das Bundesgericht zurzeit nur, ob dies auf einer willkürlichen Auslegung des kantonalen Rechts beruht (E. 4.5). Tragweite der Pflicht zur Amtshilfe gemäss Art. 112 DBG (E. 6.1). Geht es um die Ausscheidung von Dokumenten, so gelten die Grundsätze analog, die für die internationale Rechtshilfe anwendbar sind, wobei zu berücksichtigen ist, dass der auf Art. 112 DBG gestützte Informationsaustausch nicht Fragen der Gewährleistung der nationalen Souveränität aufwirft und eine umfassende Zusammenarbeit zwischen den Behörden garantiert ist (E. 6.4 und 6.5).

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Regeste

Art. 112 LIFD, art. 98a OJ, art. 86 al. 2 et art. 130 al. 3 LTF; assistance administrative en faveur des autorités fiscales; procédure; autorités compétentes; portée du devoir de collaborer. Aperçu de la jurisprudence sur la question des autorités compétentes pour examiner les demandes d'assistance en faveur des autorités fiscales selon l'art. 112 LIFD (consid. 4.2). Exigences posées par les art. 98a OJ et 86 al. 2 LTF (consid. 4.4). Lorsqu'une autorité cantonale admet sa compétence, le Tribunal fédéral doit pour l'instant se limiter à examiner si cette décision ne repose pas sur une interprétation arbitraire du droit cantonal (consid. 4.5). Portée du devoir de collaborer en vertu de l'art. 112 LIFD (consid. 6.1). Pour ce qui est du tri des documents, les principes valables en matière d'assistance judiciaire internationale sont applicables par analogie, en tenant compte du fait que les problèmes de sauvegarde de la souveraineté nationale ne se posent pas en relation avec l'échange d'informations sur la base de l'art. 112 LIFD et qu'il convient par ailleurs d'assurer une large collaboration entre les autorités (consid. 6.4 et 6.5).

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Regesto

Art. 112 LIFD, art. 98a OG, art. 86 cpv. 2 e art. 130 cpv. 3 LTF; assistenza di altre autorità in favore del fisco; procedura; autorità competenti; portata dell'obbligo di collaborazione. Giurisprudenza in tema di autorità competenti ad esaminare le domande di assistenza in favore del fisco secondo l'art. 112 LIFD (consid. 4.2). Esigenze poste dagli art. 98a OG e 86 cpv. 2 LTF (consid. 4.4). In tale ambito, se un'autorità cantonale ammette la propria competenza, il Tribunale federale deve per ora unicamente verificare che non si sia fondata su un'interpretazione arbitraria del diritto cantonale (consid. 4.5). Portata dell'obbligo di collaborazione in virtù dell'art. 112 LIFD (consid. 6.1). Per quanto concerne la cernita dei documenti vanno applicati per analogia i principi validi in materia di assistenza giudiziaria internazionale, tenendo inoltre conto che nello scambio di informazioni in base all'art. 112 LIFD non si pongono problemi di salvaguardia della sovranità nazionale e che dev'essere garantita un'ampia collaborazione tra le autorità (consid. 6.4 e 6.5).

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Extrait


Arrêt nº 2C 443/2007 de IIe Cour de Droit Public, 28 juillet 2008

Testo Pubblicato

Chapeau

134 II 318

37. Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino contro A. (ricorso in materia di diritto pubblico)

2C_443/2007 del 28 luglio 2008

Faits à partir de page 319

BGE 134 II 318 S. 319

Il 17 aprile 2007 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha segnalato alla Divisione cantonale delle contribuzioni che nell'ambito di un procedimento penale a carico di A. erano emersi elementi suscettibili di configurare una possibile sottrazione d'imposta da parte dell'accusato.

Con istanza del 20 aprile successivo, la Divisione delle contribuzioni ha perciò chiesto alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello di concederle l'accesso all'intero incarto indicato dal Ministero pubblico. Invitato a determinarsi, il contribuente ha evidenziato che solo alcuni aspetti del procedimento penale potevano, se del caso, avere rilevanza fiscale ed ha quindi acconsentito a trasmettere all'autorità tributaria unicamente alcuni atti e documenti.

Con sentenza del 28 giugno 2007 la Camera dei ricorsi penali ha accolto parzialmente l'istanza, autorizzando l'esame degli atti da parte della Divisione delle contribuzioni limitatamente agli estratti dei verbali ed alla documentazione indicata dal contribuente.

Contro tale decisione il 31 agosto 2007 la Divisione cantonale delle contribuzioni ha interposto un ricorso in materia di diritto pubblico BGE 134 II 318 S. 320

dinanzi al Tribunale federale. In via principale ha chiesto che la Camera dei ricorsi penali fosse dichiarata incompetente e che gli atti del procedimento penale le fossero trasmessi direttamente, mentre in via subordinata ha postulato che l'istanza di accesso agli atti fosse integralmente accolta.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso nella misura in cui era ammissibile, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti alla Camera dei ricorsi penali per nuova decisione.

Extrait des considérants:

Dai considerandi:

4.

4.1 Come il Tribunale federale ha già rilevato a più riprese, la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) non regolamenta la procedura applicabile alle istanze fondate sull'art. 112 della stessa. La disciplina dei rimedi giuridici in tale ambito compete pertanto ai cantoni (DTF 128 II 311 consid. 6.2 pag. 321; DTF 124 II 58 consid. 1d). Occorre comunque che la procedura istituita da questi ultimi non risulti contraria a norme di diritto federale. Se non è il caso, l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di procedura cantonali sono esaminate, come visto, nei limiti dell'arbitrio.

4.2

4.2.1 In passato, considerato che in genere i cantoni non prevedevano disposizioni procedurali specifiche nella materia e che l'assistenza amministrativa in favore del fisco interessa autorità appartenenti a settori differenti del diritto, il Tribunale federale si è trovato a statuire su decisioni emanate dalle istanze più disparate (cfr. DTF 128 II 311 consid. 3.2; PEDROLI, L'assistenza delle autorità amministrative e guidiziarie nei confronti del fisco, in ASA 72 pag. 201-203 [cit. PEDRO...

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